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Sez. 1, Sentenza n. 10463 del 09/05/1977 Ud. (dep. 16/09/1977) Rv. 136673 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI - RAPPORTO DI PROPORZIONE TRA OFFESA E REAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136673-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - ESTREMI - RAPPORTO DI PROPORZIONE TRA OFFESA E REAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'attenuante della provocazione non postula un rapporto di adeguatezza e di proporzione tra le opposte condotte, essendo sufficiente ai fini della ricorrenza della suddetta attenuante il concorso di un elemento obbiettivo, costituito dal fatto ingiusto altrui, effettivamente verificatosi, di un elemento soggettivo consistente nello stato d'ira determinato nell'agente dal fatto ingiusto altrui e di un rapporto di causalita psicologica tra offesa e reazione. Ove sia provata la sussistenza di tali elementi, a nulla rileva, di per se, l'eventuale sproporzione tra fatto provocante e fatto provocato che potra unicamente essere apprezzata al fine di contenere la misura della diminuzione della pena per effetto della suddetta attenuante. Quest'ultima invece deve negarsi nel caso in cui l'accertata palese Mancanza di un qualsiasi rapporto di proporzione e di adeguatezza tra il fatto ingiusto e il commesso reato escluda in concreto la sussistenza di uno o piu degli elementi propri dell'attenuante in parola e cioe lo stato d'ira o il nesso causale tra il fatto ingiusto e la reazione dell'agente, cosi che debba ritenersi che il fatto della vittima, sebbene obbiettivamente ingiusto, sia stato non gia causa ma mera occasione rispetto all'Azione criminosa del soggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)