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Sez. 1, Sentenza n. 11579 del 04/06/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156455 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - NESSO DI CAUSALITÀ PSICOLOGICA TRA FATTO INGIUSTO E REAZIONE - LIMITI DEL RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156455-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - NESSO DI CAUSALITÀ PSICOLOGICA TRA FATTO INGIUSTO E REAZIONE - LIMITI DEL RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ.*

Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante comune della provocazione, il rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione è da escludere quando vi sia enorme sproporzione tra il motivo e l'Azione delittuosa, sì che il primo si presenti come una scusa, come un pretesto per sfogare i propri istinti violenti, più che come causa determinante dell'Azione. (V mass n 149777; (V mass n 149341; (V mass n 142792; (V mass n 142554; (V mass n 141474; (V mass n 140352; (V mass n 137470; (V mass n 137458; (V mass n 136673; (V mass n 136598; (V mass n 135884 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)