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Sez. U, Sentenza n. 23778 del 24/11/2010 (Rv. 614954 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare - Accertamento dei fatti contenuto in sentenza penale passata in giudicato - Efficacia nel giudizio disciplinare - Nuova valutazione dei fatti materiali - Ammissibilità - Limiti - Valutazioni del giudice penale riguardanti la commisurazione della pena - Efficacia vincolante - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614954-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest'ultimo, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica dell'illecito disciplinare. Ne consegue che il giudice disciplinare non è vincolato dalla valutazioni contenute nella sentenza penale relative alla commisurazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)