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Sez. 1, Sentenza n. 3819 del 11/04/1991 (Rv. 471630 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito. | In ufficio legale diverso da quello indicato - Nullità sanabile.
Stato
decisa il 1991-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471630-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito.

L'ipotesi dell'inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo. Pertanto l'inosservanza dell'art. 330 cod. proc. civ. sulla notificazione dell'impugnazione, derivante dal fatto che essa venga notificata al procuratore costituito in un ufficio legale del procuratore, diverso da quello indicato, integra una nullità sanabile per effetto della costituzione del destinatario dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)