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Sez. 1, Sentenza n. 2161 del 12/04/1979 (Rv. 398508 - 01)

URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEI LLPP AD ALTRO ENTE PUBBLICO - ESPROPRIAZIONI E PAGAMENTO DELLE RELATIVE INDENNITA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELLE INDENNITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE AFFIDATARIO - OBBLIGAZIONE SOLIDALE DEL COMUNE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398508-01

URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEI LLPP AD ALTRO ENTE PUBBLICO - ESPROPRIAZIONI E PAGAMENTO DELLE RELATIVE INDENNITA DA PARTE DI QUEST'ULTIMO - OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELLE INDENNITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE AFFIDATARIO - OBBLIGAZIONE SOLIDALE DEL COMUNE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

In caso di affidamento da parte del ministero dei llpp (che si sia sostituito ad un comune ai sensi dell'art 15 della legge 27 ottobre 1951 n 1402) ad altro ente pubblico, della esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione del piano di ricostruzione dell'abitato del comune danneggiato dagli eventi bellici, ove allo affidatario, con l'attribuzione di tutti i poteri inerenti alle attivita occorrenti per l'attuazione del piano, sia assegnato il compito di procedere alle espropriazioni e sia imposto l'Obbligo di provvedere al pagamento delle indennita spettanti ai titolari degli immobili espropriati, nel giudizio di opposizione alla stima delle indennita di esproprio, legittimato passivo e l'ente affidatario, obbligato alla corresponsione delle indennita e titolare passivo del rapporto sostanziale dedotto in causa, e non il comune, beneficiario delle opere, il quale, in Mancanza di una previsione normativa di accollo cumulativo, non e solidalmente obbligato. (V 1755/76, mass n 380527; (V 3366/73, mass n 367284; (V 1204/72, mass n 357686).*

Riferimenti normativi: Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)