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Sez. U, Sentenza n. 1878 del 07/03/1985 (Rv. 439799 - 01)

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE PER COSTRUZIONE ESEGUITA SENZA NULLA-OSTA - OPPOSIZIONE DEL PRIVATO FONDATA SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - LEGGE N. 10 DEL 1977 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439799-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE PER COSTRUZIONE ESEGUITA SENZA NULLA-OSTA - OPPOSIZIONE DEL PRIVATO FONDATA SULLA PRESCRIZIONE DEL CREDITO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - LEGGE N. 10 DEL 1977 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a sanzione pecuniaria amministrativa, irrogata, a norma dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, per costruzione eseguita senza il nulla-osta di cui al precedente art. 7, l'opposizione proposta dal privato, per sentire dichiarare prescritta la relativa pretesa creditoria, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione delle Disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 (artt. 22 e 28), nonché in conformità dei criteri generali sul riparto della giurisdizione, tenuto conto che l'opposizione medesima non investe il momento della scelta discrezionale della P.a. Fra sanzione pecuniaria ed alternativo ordine di restituzione in pristino, ma la fase successiva di riscossione del credito, in relazione alla quale le posizioni del privato hanno consistenza di diritti soggettivi. Tale principio non resta escluso dalle norme della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che contemplano la giurisdizione del giudice amministrativo su tutte le opposizioni avverso le sanzioni pecuniarie per infrazioni urbanistiche, poiché quest'ultima legge non riguarda le violazioni in materia di tutela delle bellezze naturali, che rimangono soggette alla specifica normativa della citata legge del 1939. (V 6376/83, mass n 431101).*

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 7 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)