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Sez. U, Sentenza n. 718 del 02/02/1990 (Rv. 465120 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CUMULO FRA SANZIONE PECUNIARIA E SANZIONE RIPRISTINATORIA DELLO STATO DEI LUOGHI - OPPOSIZIONE AVVERSO L'ATTO IRROGATIVO DELLA PRIMA O DI ENTRAMBE IN VIA CONGIUNTA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - COMPETENZA DEL PRETORE EX LEGGE N. 689 DEL 1981 - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465120-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CUMULO FRA SANZIONE PECUNIARIA E SANZIONE RIPRISTINATORIA DELLO STATO DEI LUOGHI - OPPOSIZIONE AVVERSO L'ATTO IRROGATIVO DELLA PRIMA O DI ENTRAMBE IN VIA CONGIUNTA - GIURISDIZIONE DELL'AGO - COMPETENZA DEL PRETORE EX LEGGE N. 689 DEL 1981 - CONFIGURABILITÀ.*

Qualora, con riguardo ad infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione ripristinatoria dello stato dei luoghi, come contemplato dall'art. 29 quarto comma della legge della regione Campania n. 27 del 4 maggio 1979 per le violazioni di vincolo idrogeologico, l'opposizione avverso l'atto irrogativo della prima di dette sanzioni, ovvero anche di entrambe in via congiunta, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla Competenza del pretore, secondo le Disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689, considerato che la domanda non investe scelte discrezionali della pubblica amministrazione, come si verifica invece nella diversa ipotesi di alternatività fra sanzione pecuniaria e sanzione ripristinatoria. (V 1878/85, mass n 439799; (V 6376/83, mass n 431101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge Reg. Campania 04/05/1979 num. 27 art. 29, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)