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Sez. 1, Sentenza n. 1537 del 10/03/1982 (Rv. 419356 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO - RISARCIMENTO DOVUTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RITARDO NELLO ADEMPIMENTO - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419356-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO - RISARCIMENTO DOVUTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - RITARDO NELLO ADEMPIMENTO - INTERESSI MORATORI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti, il principio, in forza del quale l'assicuratore, nei rapporti con il terzo danneggiato, è tenuto a corrispondere gli interessi moratori, anche oltre il limite del massimale di polizza, qualora ritardi l'adempimento dopo la richiesta risarcitoria ed il decorso dello "spatium deliberandi" accordatogli dalla legge, e non fornisca la prova della non colpevolezza del ritardo medesimo, trova applicazione anche a carico dell'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal fondo di garanzia, secondo la previsione degli artt. 19 e segg. della legge 24 dicembre 1969 n. 990. (Conf 4847/81, mass n 415560).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)