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Sez. 3, Sentenza n. 369 del 25/01/1985 (Rv. 438576 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - POSIZIONE DEBITORIA E CORRELATIVA RESPONSABILITÀ DELLA IMPRESA ASSICURATRICE DESIGNATA - DISCIPLINA APPLICABILE - MORA DI TALE IMPRESA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - SUPERAMENTO DEL TETTO DEL MASSIMALE PREVISTO DALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438576-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - POSIZIONE DEBITORIA E CORRELATIVA RESPONSABILITÀ DELLA IMPRESA ASSICURATRICE DESIGNATA - DISCIPLINA APPLICABILE - MORA DI TALE IMPRESA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - SUPERAMENTO DEL TETTO DEL MASSIMALE PREVISTO DALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - IRRILEVANZA.*

La natura sociale della normativa, contenuta negli artt. 19 e segg. della legge 24 dicembre 1969 n. 990, in materia di risarcimento dovuto dal fondo di garanzia per le vittime della strada, non comporta limiti o deroghe alla posizione debitoria ed alla correlativa responsabilità della impresa assicuratrice designata la quale continua ad essere soggetta, come qualsiasi altro debitore, alla disciplina posta dall'art. 1224 cod. civ. e, per quanto concerne le spese di lite, alla regola della soccombenza. Pertanto, se l'impresa designata è in mora, essa deve corrispondere gli interessi legali sulla somma dovuta ai danneggiati, anche se con tale incremento viene superato il tetto del massimale previsto dall'art. 21 della legge 990 del 1969, perché la corresponsione degli interessi legali - o, eventualmente, anche il maggior danno subito dal creditore - va collegata al comportamento dell'impresa medesima, al di fuori dello schema dell'indennizzo alle vittime della strada il quale soltanto ha connotato di socialità. (Conf 3196/84, mass n 435240; (Conf 5641/81, mass n 419356; (Conf 1537/81, mass n 419356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)