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Sez. L, Sentenza n. 7680 del 22/04/2004 (Rv. 572236 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Ricorso al collegio arbitrale ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Presa d'atto della tardività del ricorso - Conclusione del procedimento arbitrale con la pronuncia di un lodo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di adire l'autorità giudiziaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572236-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari, allorquando il lavoratore promuova la costituzione di un collegio arbitrale e questo si limiti, su eccezione della controparte, a prendere atto della tardività del ricorso e a declinare il compito affidatogli, deve escludersi che siffatta pronuncia integri gli estremi di una decisione arbitrale, sicché essa è inidonea a pregiudicare la facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)