Sez. L, Sentenza n. 7680 del 22/04/2004 (Rv. 572236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Ricorso al collegio arbitrale ex art. 7 legge n. 300 del 1970 - Presa d'atto della tardività del ricorso - Conclusione del procedimento arbitrale con la pronuncia di un lodo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di adire l'autorità giudiziaria - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di sanzioni disciplinari, allorquando il lavoratore promuova la costituzione di un collegio arbitrale e questo si limiti, su eccezione della controparte, a prendere atto della tardività del ricorso e a declinare il compito affidatogli, deve escludersi che siffatta pronuncia integri gli estremi di una decisione arbitrale, sicché essa è inidonea a pregiudicare la facoltà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)