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Sez. 1, Sentenza n. 440 del 21/01/2000 Cc. (dep. 06/05/2000) Rv. 215947 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione nei confronti di condannato agli arresti domiciliari - Operatività della disciplina nel caso in cui la pena da espiare sia cumulata con altre - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215947-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La disciplina dettata dall'art.656, comma 10, c.p.p. (secondo cui, sussistendo le condizioni indicate nel precedente comma 5, qualora il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza per l'eventuale concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare), non può trovare applicazione nel caso in cui la pena da eseguire sia cumulata con altre; e ciò senza che in contrario possa invocarsi il principio della scindibilità del cumulo ogni qual volta possa da ciò derivare un vantaggio per il condannato, atteso che la sospensione dell'ordine di carcerazione, ai sensi della disposizione normativa sopra citata, è funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, e una tale misura non può operare su una soltanto delle pene concorrenti, ma esclusivamente sulla pena unica determinata sulla base di tutti i titoli contemporaneamente esecutivi nei confronti del medesimo soggetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)