Sez. 1, Sentenza n. 491 del 24/01/2000 Cc. (dep. 22/02/2000) Rv. 215385 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Condannato agli arresti domiciliari all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Richiesta di misure alternative alla detenzione - Competenza - Appartiene al tribunale di sorveglianza individuato secondo la disciplina ordinaria di cui all'art.677, comma 1, c.p.p.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
In base alla letterale interpretazione dell'art.656, comma 10, c.p.p., qualora il condannato, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si trovi agli arresti domiciliari, l'esecuzione della pena deve già considerarsi in atto. Ne consegue che, non stabilendosi nella citata disposizione normativa alcun criterio di determinazione della competenza (poiché vi si richiama solo "la situazione considerata dal comma 5 e non anche la disciplina speciale dettata in materia di competenza dal successivo comma 6), competente a decidere, nell'ipotesi data, sulla richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione è, secondo la regola generale dettata dall'art.677, comma 1, c.p.p., il tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione di detta richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)