Sez. 1, Sentenza n. 13456 del 20/06/2011 (Rv. 618331 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Obbligo di pagamento dell'indennità - A carico del Comune beneficiario dell'espropriazione - Delega degli atti espropriativi - Irrilevanza - Legittimazione passiva del Comune nel giudizio di opposizione alla stima - Domanda di quest'ultimo nei confronti del delegato - Inammissibilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, beneficiario dell'espropriazione è il Comune, in favore del quale l'espropriazione è pronunciata, sicché è il Comune stesso ad essere obbligato al pagamento dell'indennità di espropriazione e di occupazione, anche quando gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione delle aree sia attuata dagli istituti e dalle cooperative, a norma degli artt. 35 e 60 della citata legge. Pertanto, nel giudizio di opposizione alla stima proposta dall'espropriato, la legittimazione passiva spetta al Comune, mentre è inammissibile la domanda di questo nei confronti degli enti predetti, atteso che tale pretesa - diretta contro un soggetto che non è parte del rapporto espropriativo e fondata su un titolo diverso dall'espropriazione (ossia, sulla convenzione tra il Comune e l'ente concessionario) - esula dalla speciale competenza della corte d'appello, in unico grado, contemplata dall'art. 19 della citata legge, né integra una domanda di garanzia in senso proprio, proponibile al giudice competente per la causa principale.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)