diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13339 del 06/10/2000 (Rv. 540857 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Danno cagionato per grave violazione di legge - Negligenza inescusabile - Necessità - Inescusabilità - Nozione.
Stato
decisa il 2000-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540857-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

La risarcibilità del danno cagionato dal magistrato per grave violazione di legge, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett.a), della legge n. 117 del 1988, postula che tale violazione sia ascrivibile a negligenza "inescusabile", e, quindi, esige un "quid pluris" rispetto alla negligenza, richiedendo che essa si presenti come non spiegabile senza agganci con le particolarità della vicenda atti a rendere comprensibile (anche se non giustificato)l'errore del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)