Sez. 3, Sentenza n. 15227 del 05/07/2007 (Rv. 598301 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Risarcibilità del danno - Negligenza inescusabile - Necessità - Qualificazione - Differenza con la colpa grave.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
La responsabilità prevista dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, ai fini della risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, é incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso, tipizzata secondo ipotesi specifiche ricomprese nell'art. 2 della citata legge, le quali sono riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile, che implica la necessità della configurazione di un "quid pluris" rispetto alla colpa grave delineata dall'art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come "non spiegabile", e cioé priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l'errore del magistrato
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)