Sez. 1, Sentenza n. 1151 del 11/02/1999 (Rv. 523131 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Errore incolpevole sul fatto - Portata - Errore sull'interpretazione di norme giuridiche - Riconducibilità - Limiti - Rilevanza - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di sanzioni amministrative, l'errore incolpevole sul fatto può essere generato anche dall'interpretazione di norme, quando verta sui presupposti della violazione (non quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti) e rileva in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore (quale un'assicurazione data dalla P.A., da un'associazione sindacale, da un professionista esperto, ecc.), che sia idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire. Tale errore non può essere, comunque, individuato dal giudice, in sede di giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione, nella mera difficoltà di lettura di una norma, senza che l'opponente non abbia neppure addotto l'elemento positivo inducente l'errore stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)