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Sez. 1, Sentenza n. 20776 del 26/10/2004 (Rv. 577843 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Sanzioni amministrative - Principi comuni - Elemento soggettivo - Precetto - Ignoranza inevitabile - Rilevanza - Esistenza di detta ignoranza - Accertamento del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimitĂ  - Limiti.
Stato
decisa il 2004-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577843-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di illecito amministrativo disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, l'accertamento in ordine all'esistenza dell'ignoranza del precetto la cui violazione comporti l'irrogazione di una sanzione amministrativa ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a renderla inevitabile rientra nei poteri del giudice del merito, la cui valutazione può essere peraltro controllata in sede di legittimità sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)