Sez. 1, Sentenza n. 10893 del 06/12/1996 (Rv. 501084 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Errore sulla liceità del fatto (cosiddetta buona fede) - Rilevanza come causa di esclusione della responsabilità - Condizione - Fattispecie relativa all'illecito previsto e sanzionato dall'art. 12 del D.L. n. 59 del 1978, convertito nella legge n. 191 del 1978.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
Anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 è applicabile l'esimente della buona fede, che assume rilevanza allorquando risulti la sussistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente la convinzione della liceità della sua condotta e risulti, altresì, che egli ha fatto tutto quanto possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (nella fattispecie, relativa ad un ordinanza - ingiunzione emessa per l'illecito previsto e sanzionato dall'art. 12, commi 1 e 4, del D.L. n. 59 del 1978, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 191 del 1978, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso, per carenza dell'elemento soggettivo, la responsabilità di un soggetto che aveva ceduto in uso precario e gratuito un immobile di sua proprietà alla propria madre e che, ottemperati tutti gli adempimenti prescritti dalla menzionata normativa, aveva unicamente omesso di indicare, nella comunicazione alla locale autorità di pubblica sicurezza, gli estremi del documento di identità o di riconoscimento della stessa genitrice).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)