Sez. U, Sentenza n. 3708 del 03/06/1986 (Rv. 446589 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SCUOLA MATERNA COMUNALE - RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SCUOLA MATERNA COMUNALE - RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Il rapporto di lavoro del dipendente di una scuola materna comunale va qualificato come rapporto di pubblico impiego qualora l'ente territoriale provveda alla gestione di detta scuola, indipendentemente dalla riconducibilità o meno della relativa attività fra le sue finalità istituzionali, direttamente con la propria organizzazione pubblicistica, e non tramite autonoma struttura improntata a criteri di economicità, sicché le prestazioni lavorative subordinate risultino stabilmente inserite nell'ambito di tale organizzazione. Ne consegue che le domande che trovino titolo immediato e diretto nel suddetto rapporto, ivi inclusa pertanto quella diretta alla corresponsione di conguagli retributivi e dell'indennità di anzianità, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria quali accessori del credito di lavoro derivanti dal mero ritardo del pagamento, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 4060/84, mass n 436029; (V 6768/83, mass n 431474).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)