Sez. 3, Sentenza n. 3687 del 11/12/2013 Ud. (dep. 28/01/2014) Rv. 258493 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Ormeggio in zona protetta - Condotta rilevante - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Il reato di cui agli artt. 19, comma terzo e 30 della legge n. 394 del 1991 integra un reato di pericolo e si configura anche nel caso di un'imbarcazione insistente nel perimetro di una zona marina protetta, a prescindere dal fatto che l'ancora sia stata gettata all'interno o all'esterno di detto perimetro, giacché dalla permanenza dell'imbarcazione in quanto tale possono scaturire effetti (quali lo scarico anche occasionale di rifiuti o la perdita anche fisiologica di carburante) idonei a pregiudicare le caratteristiche dell'ambiente oggetto di protezione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 19 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)