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Sez. L, Sentenza n. 7821 del 08/06/2001 (Rv. 547354 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Attività corrispondenti a qualifica inferiore occasionalmente richieste al lavoratore per motivate esigenze aziendali - Obbligo del lavoratore di prestare detta attività - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547354-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE

L'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. (Principio espresso in fattispecie di adibizione del lavoratore, addetto alla gestione dei crediti della società Telecom, anche - a turno - a compiti di informazione all'utenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)