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Sez. U, Sentenza n. 1622 del 04/03/1983 (Rv. 426461 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE - INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA PER I TITOLARI, DIRETTORI E GESTORI PROVVISORI DI FARMACIE RURALI - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 40/1973 - NATURA - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 221/1968.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426461-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - RURALI SOVVENZIONATE - INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA PER I TITOLARI, DIRETTORI E GESTORI PROVVISORI DI FARMACIE RURALI - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 40/1973 - NATURA - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 221/1968.*

Il carattere interpretativo autentico di una legge dipende esclusivamente dal suo contenuto, caratterizzato dall'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente cui la norma si ricollega nella formula e nella ratio, e da un momento precettivo, con il quale il legislatore impone questa interpretazione, escludendone ogni altra, non solo per il futuro ma anche per il passato, e che ha perciò sempre efficacia retroattiva, a meno che la stessa legge disponga altrimenti. Il suddetto carattere di interpretazione autentica deve essere ravvisato nella legge 5 marzo 1973 n. 40, essendo essa esplicitamente finalizzata all'interpretazione del precedente precetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968 n. 221, e strutturata appunto quale norma di interpretazione autentica, in quanto stabilisce doversi l'enunciato originario intendere nel senso che, ai fini della Determinazione dell'indennità di disagiata residenza per i farmacisti titolari, direttori o gestori provvisori di farmacie rurali, occorre aver riguardo alla popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, e non già alla popolazione della Sede farmaceutica prevista dalla pianta organica. (Conf 5822/81, mass n 416544; (Conf 5533/81, mass n 416250; (Conf 2289/74, mass n 370672).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 08/03/1968 num. 221 art. 2, Legge 05/03/1973 num. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)