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Sez. 1, Sentenza n. 9171 del 03/05/2005 (Rv. 582173 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - IN GENERE | Giudicato amministrativo di impugnazione - Limiti - Conseguenze - Decreto di occupazione per pubblica utilità - Ricorso giurisdizionale amministrativo - Rigetto - Domanda di risarcimento del danno da occupazione usurpativa davanti al giudice ordinario - Preclusione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582173-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - IN GENERE

Il giudicato amministrativo di rigetto della domanda di annullamento dell'atto della P.A., per quanto copra sia i vizi dedotti che quelli deducibili, si forma, normalmente, sulla mancanza nel ricorrente del diritto ad ottenere l'annullamento (costituente il bene della vita cui tendeva la domanda), non anche sulla inesistenza giuridica del medesimo atto derivante dall'essere stato adottato dalla P.A. in carenza di potere, salvo il caso in cui il giudice si sia pronunciato anche su tale questione pur difettando, eventualmente, di giurisdizione; ne consegue che il giudicato di rigetto del ricorso giurisdizionale amministrativo proposto dal proprietario di un suolo avverso il decreto di occupazione di urgenza del medesimo non preclude l'esercizio dell'azione di danno per occupazione usurpativa, davanti al giudice ordinario, ove il proprietario deduca la mancanza della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (nella fattispecie perché la dichiarazione riguardava un'opera collocata su suolo diverso).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2284 art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2284 art. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)