Sez. L, Sentenza n. 7699 del 07/06/2001 (Rv. 547309 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia previdenziale instaurata nei confronti di un'amministrazione statale - Foro speciale della residenza dell'attore ex art. 444 cod. proc. civ. (nuovo testo) - Operatività - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
L'attribuzione della competenza per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al tribunale del luogo di residenza del lavoratore o del soggetto fruente delle prestazioni assistenziali, ex art. 444 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione susseguente alla soppressione dell'ufficio del pretore), opera anche quando l'amministrazione convenuta fruisce della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, dato che la citata disposizione, che risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza, ha carattere di norma speciale rispetto a quella sul foro erariale e che, d'altra parte, l'operatività del foro erariale comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai beneficiari di tutele previdenziali o assistenziali aventi come controparti soggetti non fruenti della difesa erariale e rispetto a quanto previsto in materia di controversie relative a rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (art. 413, commi quinto e sesto, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 86, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 244 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 40, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)