Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 30/07/2004 (Rv. 576131 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Presunzione ex art. 2051 cod.civ. - Applicabilità anche nei confronti del concessionario per la raccolta dei rifiuti - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
L'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 2051 cod.civ. per omessa custodia può operare anche a carico della società concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti, per i danni provocati a terzi dai contenitori per la raccolta, qualora dall'accertamento in fatto operato dal giudice di merito emerga che, nonostante la numerosità dei beni sui quali esercitare la custodia e la loro utilizzabilità diretta da parte dei cittadini, la concessionaria avesse la possibilità in concreto di esercitare un'attività di vigilanza e controllo sui beni in custodia (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile la società concessionaria della raccolta dei rifiuti, per i danni subiti alla vettura dell'attore a seguito dell'incendio propagatosi dall'attiguo cassonetto per la raccolta della carta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)