Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 31/07/2002 (Rv. 556461 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Applicabilità alla P.A. - Limiti - Beni demaniali in uso alla generalità dei cittadini - Esclusione - Condizioni - Demanio stradale - Estensione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Tali principi sono applicabili pure nell'ambito del demanio stradale nel quale debbono intendersi comprese, oltre alla sede stradale, le zone limitrofe che siano anch'esse di proprietà della stessa P.A..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 16, (Cod. Strada Abrog. art. 16)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)