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Sez. L, Sentenza n. 717 del 30/01/1981 (Rv. 411187 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - RICORSO AI CRITERI ERMENEUTICI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTI - NORME INTERPRETATIVE E NORME INTEGRATIVE - PREFERENZA ALLE PRIME - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411187-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - RICORSO AI CRITERI ERMENEUTICI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTI - NORME INTERPRETATIVE E NORME INTEGRATIVE - PREFERENZA ALLE PRIME - NECESSITA.*

Qualora il senso letterale del contratto riveli con chiarezza la comune volonta dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, una ulteriore interpretazione e inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla effettiva volonta dei contraenti. Quando, invece, le espressioni adoperate si presentino ambigue o insufficienti, il giudice non puo limitarsi al senso letterale delle parole, ma deve ricercare la comune volonta contrattuale mediante il ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, dando, peraltro, la preferenza alle norme interpretative di cui agli artt 1362, comma secondo, e 1365 cod civ rispetto a quelle integrative di cui agli artt 1366 e 1371 cod civ. (Conf 4813/78, mass n 394507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)