Sez. 5, Sentenza n. 15121 del 30/06/2006 (Rv. 591288 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio tributario - Caratteristiche - Rispetto da parte del giudice dei confini ritualmente fissati dalle parti - Necessità - Conseguenze - Istanza di condono presentata dal contribuente nel corso del giudizio - Riconoscimento della sua validità ed efficacia da parte dell'ufficio - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Necessità - Sindacato del giudice sulla effettiva validità del condono - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio tributario - il quale è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, ed ha un oggetto rigidamente determinato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo - il giudice è tenuto a rispettare i confini ritualmente fissati dalle parti (art. 112 cod. proc. civ.). Ne consegue che qualora l'ufficio finanziario, nel costituirsi in grado di appello, abbia dichiarato di ritenere valida ed efficace l'istanza di condono presentata "medio tempore" dal contribuente (nella specie, ai sensi dell'art. 19-bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85) e, pertanto, di non vantare più la pretesa tributaria oggetto del giudizio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, rimanendo escluso che egli possa svolgere una qualsiasi indagine sulla effettiva validità dell'istanza di definizione, non contestata da alcuna delle parti, al fine di disattendere "ex officio" le determinazioni dell'ente impositore, favorevoli al contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)