Sez. 2, Sentenza n. 1057 del 09/02/1985 (Rv. 439194 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - TABELLE MILLESIMALI - FORMAZIONE E REVISIONE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - COMPENSO PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - TABELLE MILLESIMALI - FORMAZIONE E REVISIONE - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - COMPENSO PER FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La formazione delle tabelle millesimali e la loro modifica nelle ipotesi previste dall'art. 69 disp. Att. Cod. civ., in quanto negozi di accertamento dei valori delle quote condominiali spettanti ai condomini, con funzione puramente valutativa del patrimonio ai soli effetti della distribuzione del carico delle spese condominiali e della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non richiedono la Forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che, nel caso in cui la formazione o la modifica di dette tabelle avvenga in assemblea all'unanimità dei presenti, ma senza la partecipazione di tutti i condomini all'assemblea stessa, il consenso unanime di questi ultimi in ordine alle tabelle formate o rettificate può manifestarsi anche per facta concludentia. Tale consenso non può, invece, dedursi dal comportamento tenuto da quei condomini che nella assemblea abbiano già espresso dissenso alla approvazione delle tabelle millesimali, in quanto, in presenza della loro esplicita volontà, non è lecito ricercare una contraria volontà tacita o presunta che sulla prima dovrebbe prevalere. (V 3634/79, mass n 400055; (V 3719/78, mass n 393236; (V 4774/77, mass n 388376; (Conf 5593/80, mass n 409451, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)