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Sez. 2, Sentenza n. 4774 del 08/11/1977 (Rv. 388376 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - CRITERIO LEGALE DI RIPARTIZIONE - MODIFICAZIONE - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - NULLITA RELATIVA - IMPUGNAZIONE DEGLI ASSENTI E DISSENZIENTI - TERMINE - INSUSSISTENZA - PAGAMENTO DELLE SPESE DA PARTE DEL CONDOMINO ASSENTE - ACCETTAZIONE DEL MODIFICATO CRITERIO DI RIPARTIZIONE - INDAGINE DEL GIUDICE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1977-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388376-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - CRITERIO LEGALE DI RIPARTIZIONE - MODIFICAZIONE - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - NULLITA RELATIVA - IMPUGNAZIONE DEGLI ASSENTI E DISSENZIENTI - TERMINE - INSUSSISTENZA - PAGAMENTO DELLE SPESE DA PARTE DEL CONDOMINO ASSENTE - ACCETTAZIONE DEL MODIFICATO CRITERIO DI RIPARTIZIONE - INDAGINE DEL GIUDICE - CRITERIO.*

La deliberazione dell'assemblea dei condomini, con cui si modifica il criterio legale di ripartizione delle spese per la gestione di servizi comuni e - se adottata a maggioranza - affetta da nullita relativa, che puo essere fatta valere, solo dai condomini assenti o dissenzienti, senza l'osservanza dei termini e delle modalita previsti per l'impugnativa delle delibere assembleari. D'altro canto, poiche la tabella di ripartizione delle spese condominiali, ancorche connessa al diritto di proprieta dei condomini, non integra una situazione di diritto reale e non richiede percio la Forma scritta, di fronte alla eccepita condotta del condomino, che per piu anni abbia effettuato il pagamento delle spese condominiali in conformita della tabella, alla cui approvazione non aveva partecipato, il giudice del merito e tenuto ad accertare se tale comportamento sia stato o meno sorretto dalla esatta conoscenza e dalla univoca volonta di accettare i criteri di ripartizione adottati, per dedurne il perfezionamento sul piano negoziale e, quindi, l'inoppugnabilita della relativa tabella anche nei confronti del suddetto condomino.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)