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Sez. L, Sentenza n. 3687 del 09/04/1998 (Rv. 514413 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Criteri di determinazione - A percentuale o a tempo - Liquidazione a tempo (vacazioni) - Presupposti - Valore indeterminabile della causa - Necessità - Determinabilità anche mediante consulenza tecnica - Conseguenze - Onorari a percentuale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514413-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessario la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (art. 1 delle tabelle ex d.P.R. 17 luglio 1988 n. 352), solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza (art. 9 cod. proc. civ.), e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del "quantum" nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., DPR 27/07/1988 num. 352 art. 1, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)