Sez. U, Sentenza n. 4397 del 10/05/1996 (Rv. 497537 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Provvedimento dell'U.P.L.M.O. di avviamento obbligatorio al lavoro - Impugnazione - Controversia relativa - Devoluzione al giudice ordinario - Provvedimento di applicazione dell'art. 17 della legge n. 482 del 1968 sui resti frazionari - Inclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Spetta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui l'imprenditore nega la legittimità di un provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro adottato dall'Ufficio provinciale del lavoro, anche nel caso in cui il suddetto provvedimento concerna l'utilizzazione dei resti frazionari, ai sensi dell'art. 17, lettera d), della legge 2 aprile 1968 n. 482, a norma del quale, se la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro dia luogo a frazioni percentuali, la commissione provinciale deve decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie. Tale decisione, fondata su elementi tecnici e su calcoli aritmetici, è infatti idonea ad incidere su un interesse giuridicamente protetto dell'imprenditore (a non vedersi imporre illegittimamente un maggior onere per l'impresa) che ha natura di diritto soggettivo perfetto, per cui il giudice ordinario si deve pronunciare sulla domanda, eventualmente disapplicando il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)