Sez. 3, Sentenza n. 7412 del 16/12/1983 (Rv. 432012 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ANALOGA CAUSA DI DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE EX ART. 3 N. 1 DELLA LEGGE N. 253/1980.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ANALOGA CAUSA DI DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE EX ART. 3 N. 1 DELLA LEGGE N. 253/1980.*
L'art. 59 n. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, che legittima il recesso del locatore dal contratto in corso allorché il conduttore "può disporre di altra abitazione", si presenta innovativo rispetto all'analoga situazione prevista, quale causa di decadenza dalla proroga legale, dall'art. 3 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 il quale prevedeva "la disponibilità" dell'altra abitazione, atteso che, ai fini del recesso, non è necessario il godimento attuale di altro alloggio da parte del conduttore, essendo sufficiente, invece, la possibilità di conseguirlo, venendo questo a trovarsi - in siffatta situazione - nella stessa posizione del locatore e non meritando, pertanto, una tutela privilegiata.*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 com. 1, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)