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Sez. 1, Sentenza n. 5751 del 20/05/1993 (Rv. 482445 - 01)

Esecuzione forzata - Vendita forzata - Nullità | Giudice dell'esecuzione e giudice delegato nel fallimento - Provvedimenti preordinati al trasferimento del bene espropriando - Revoca o modifica - Ammissibilità - Limiti - Nullità verificatesi nel processo esecutivo - Inopponibilità all'acquirente - Limiti.
Stato
decisa il 1993-05-20
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482445-01

Esecuzione forzata - Vendita forzata - Nullità

I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, come quelli del giudice delegato nel fallimento, sono revocabili e modificabili, sia di ufficio che su istanza di parte, fino a quando non abbiano avuto esecuzione e, quindi, ove si tratti di provvedimenti preordinati al trasferimento del bene espropriando, fino a quando non sia stato pronunziato il relativo decreto, cui consegue l'effetto traslativo, non prodotto, invece, dalla sola ordinanza di aggiudicazione - ancorché seguita da provvisoria assegnazione del bene all'aggiudicatario, con relativa immissione in possesso -, con quello, connesso, di inopponibilità, ex art. 2929 cod. civ., all'acquirente delle nullità verificatesi nel processo esecutivo, salvo che si tratti di nullità tali - come quelle incidenti sulle forme di pubblicità legale o indicate dal giudice, sull'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione o sulle modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo - da riverberarsi sullo stesso decreto di trasferimento, che, in tal caso, è anche inidoneo a precludere l'esercizio del suddetto potere di revoca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 574, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)