Sez. 2, Sentenza n. 18044 del 07/04/2004 Cc. (dep. 19/04/2004) Rv. 229049 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Potere del giudice di subordinare la concessione al risarcimento del danno - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di patteggiamento, al giudice non è consentito di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto fra le parti, in quanto verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda. (Nella specie il giudice aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla restituzione del bene o al risarcimento del danno, integrando l'accordo pattizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)