Sez. 6, Sentenza n. 39213 del 15/10/2010 Cc. (dep. 05/11/2010) Rv. 248520 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Potere del giudice di modificare unilateralmente i termini dell'accordo - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di patteggiamento, non è consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto tra le parti, poiché in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato. (Fattispecie in cui il giudice ha accolto solo in parte la richiesta congiunta di patteggiamento, prendendo in considerazione solo uno dei reati ivi indicati, e non pronunciandosi sull'altro reato oggetto dell'accordo originario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)