Sez. 1, Sentenza n. 19944 del 29/09/2011 (Rv. 619628 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Messo di conciliazione - Funzioni giudiziarie - Responsabilità dell'Amministrazione giudiziaria - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Il messo comunale di conciliazione, in relazione alle funzioni giudiziarie svolte, per le quali si colloca fuori della sfera di potestà e controllo dell'Amministrazione comunale, dipende funzionalmente e gerarchicamente dall'Amministrazione giudiziaria, alle cui direttive di organizzazione e sorveglianza è sottoposto, con la conseguente esclusione della responsabilità del comune per i danni cagionati. (Nella specie, è stata cassata la sentenza che aveva condannato il comune in solido con il messo di conciliazione, il quale si era appropriato di somme di denaro relative a procedure esecutive instaurate su istanza di vari uffici all'epoca del Ministero delle Finanze).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 14 com. 4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 22, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)