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Sez. U, Sentenza n. 301 del 09/05/2000 (Rv. 536269 - 01)

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE | Messo dell'ufficio di conciliazione non dipendente comunale - Rapporto di lavoro tra il messo e il comune - Qualificabilità come autonomo o subordinato - Criteri - Conseguenze in ordine alla devoluzione, rispettivamente al giudice ordinario o a quello amministrativo, delle controversie relative al mancato adempimento da parte del comune degli obblighi retributivi a suo carico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536269-01

COMUNE - PERSONALE - IN GENERE

Ove il comune per l'espletamento del servizio di notificazione presso l'ufficio di conciliazione non si sia avvalso di messi comunali la qualificazione del rapporto instaurato tra il messo di conciliazione e il comune stesso va effettuata non alla stregua dell'onere finanziario di detto ente (essendo esso obbligato, in base alla legge n. 93 del 1971, al pagamento del relativo compenso anche nei confronti dei messi di conciliazione non dipendenti comunali) bensì in base alle condizioni effettive di svolgimento del rapporto stesso. A tale ultimo riguardo va precisato che deve ritenersi sussistere un rapporto di lavoro autonomo allorché il messo si sia limitato a compiere singoli atti e ad effettuare la modesta attività accessoria di registrazione degli stessi, mentre il rapporto va qualificato come subordinato se il messo sia stato assoggettato al potere direttivo del comune, con ordini di servizio vincolanti per la sua attività, sia svolta all'esterno che prestata in ufficio. Ne consegue che le controversie instaurate per ottenere la condanna del comune all'adempimento degli obblighi retributivi connessi con lo svolgimento dell'attività in argomento sono devolute nel primo dei suddetti casi alla giurisdizione del giudice ordinario e nel secondo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa ad attività espletata negli anni 1976-1983).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/1971 num. 93, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)