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Sez. L, Sentenza n. 3584 del 10/04/1987 (Rv. 452540 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DELLE MANSIONI SVOLTE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI "CAPOMAGAZZINIERE DI DIREZIONE DI MINIERA" PREVISTA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL DA ACCORDI COLLETTIVI.*
Stato
decisa il 1987-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452540-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - INQUADRAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DELLE MANSIONI SVOLTE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI "CAPOMAGAZZINIERE DI DIREZIONE DI MINIERA" PREVISTA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL DA ACCORDI COLLETTIVI.*

La valutazione delle mansioni svolte dal lavoratore, compiuta dal giudice del merito al fine di determinare, alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva, l'inquadramento spettante al lavoratore stesso, è incensurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi e non siano riscontrabili, quanto all'interpretazione della disciplina collettiva predetta, violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale stabilite dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla suprema Corte, aveva, in particolare, ritenuto che lo svolgimento dell'attività di "capomagazziniere di direzione di miniera" comportasse - ai sensi dell'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti dell'e.N.E.L. e dell'accordo 3 novembre 1970 tra le organizzazioni sindacali e la direzione delle miniere di seruci e nuraxi figus - l'inquadramento in cat. A1, anziché nella cat. Bs attribuita dallo ente, considerando altresì priva di rilievo la circostanza della chiusura delle miniere, verificatasi, per effetto dall'aggravamento del processo di contrazione dell'attività produttiva, dopo che il lavoratore aveva ormai acquisito il diritto all'inquadramento superiore). (V 6394/85, mass n 443474; (V 2615/84, mass n 434629; (V 1127/83, mass n 429907; (V 803/82, mass n 418621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)