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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 ottobre 1981, cause riunite 275/80 e 24/81

Decisione
decisa il 1981-10-28
ECLI
ECLI:EU:C:1981:247

Epigrafe

Nelle cause riunite 275/80 e 24/81, Krupp Stahl AG, con sede in Bochum in persona dei membri del consiglio d'amministrazione A. Gödde e F. Stemmer, con gli avvocati K. Pfeiffer, K. Biedenkopf, P. Ossenbach, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Wolther, 2, rue Goethe, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico H. Matthies, assistito dal prof. E. Grabitz, dell'università libera di Berlino, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. O. Montako, del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, cause aventi ad oggetto l'annullamento di alcune disposizioni delle comunicazioni della Commissione 1o novembre 1980 e 19 dicembre 1980 che fissano, ai sensi della decisione generale della Commissione 31 ottobre 1980 (GU n. L 291, pag. 1), le quote di produzione della ricorrente per il quarto trimestre 1980 ed il primo trimestre 1981, LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione; Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans e U. Everling, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 1. Gli antefatti

paragrafo 1
Con decisione 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA, la Commissione stabiliva una disciplina di quote di produzione d'acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU n. L 291, pag. 1).
paragrafo 2
Ai sensi dell'art. 2 di tale decisione, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per i quattro gruppi di prodotti laminati definiti nello stesso art. 2 e, in modo più particolareggiato, nell'allegato I della decisione.
paragrafo 3
Ai sensi dell'art. 3 della suddetta decisione generale, la Commissione fissa le quote di produzione trimestrali «per ciascuna impresa» in base alle rispettive produzioni di riferimento di cui all'art. 4 e mediante applicazione, alle suddette produzioni di riferimento, dei tassi di riduzione di cui all'art. 5.
paragrafo 4
L'art. 4 della decisione stabilisce, ai nn. 1 e 2, le regole generali per determinare le produzioni di riferimento trimestrali per i prodotti laminati e per l'acciaio grezzo. Detta disposizione è redatta nei seguenti termini :
paragrafo 5
«1) Per ciascuno dei mesi del trimestre considerato, è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale nel periodo luglio 1977-giugno 1980 la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati sia stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non saranno necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento. 2) Le produzioni di riferimento sono uguali, per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento».
paragrafo 6
I nn. 3, 4 e 5 dell'art. 4 contemplano specifiche ipotesi in cui le produzioni di riferimento e, conseguentemente, le quote sono aumentate. L'art. 4, n. 4, prevede un adeguamento della produzione di riferimento dell'impresa che, in seguito ad un programma di investimenti, debitamente dichiarato e in merito al quale la Commissione non abbia espresso parere negativo, abbia reso operativo, dopo il 1o luglio 1980, un nuovo impianto che porti il totale delle possibilità di produzione dei quattro gruppi di prodotti ad un livello che superi almeno del 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979.
paragrafo 7
L'art. 4, n. 5, dispone che, per tener conto della ristrutturazione, la Commissione deve aumentare le produzioni di riferimento :
paragrafo 8
«— se la produzione totale dei quattro gruppi di prodotti realizzata da un'impresa durante un periodo di riferimento risulta inferiore alla produzione dello stesso trimestre dell'anno 1974; e — se tale impresa, per l'esercizio che termina nel 1979, ha realizzato degli utili che siano iscritti nella relazione annuale di esercizio o che siano dichiarati presso l'organismo ufficiale nazionale responsabile dei depositi dei conti annuali delle società».
paragrafo 9
In tal caso, le produzioni di riferimento vengono aumentate in modo da «raggiungere il totale equivalente alla produzione del trimestre corrispondente dell'anno 1974».
paragrafo 10
La decisione della Commissione n. 2794/80/CECA prevede altresì, all'art. 7, n. 2, restrizioni in merito alla consegna dei prodotti soggetti alla disciplina di quote. Le imprese «non debbono superare per ciascun gruppo di prodotti, relativamente alle consegne nel mercato comune, il rapporto fra le consegne comunitarie e le consegne complessive rilevato nei dodici mesi del periodo luglio 1977-giugno 1980, durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata la più alta».
paragrafo 11
Con comunicazione 1° novembre 1980, la Commissione fissava le quote di produzione della Firma Krupp Stahl AG per il quarto trimestre 1980.
paragrafo 12
Con comunicazione 19 dicembre 1980, la Commissione fissava le quote di produzione della Firma Krupp Stahl AG per il primo trimestre 1981.
paragrafo 13
Con lettera 9 febbraio 1981, la Commissione ammetteva che alla Firma Krupp Stahl AG si doveva applicare l'art. 4, n. 4, della decisione 2794/80/CECA relativamente ai prodotti del gruppo I. Essa modificava quindi, per il gruppo I e per l'acciaio grezzo, le produzioni di riferimento e le quote assegnate a detta impresa per il 1° trimestre 1981.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento › 2. Il procedimento

paragrafo 1
Con atto registrato in cancelleria l'11 dicembre 1980, la suddetta impresa proponeva alla Corte un ricorso diretto all'annullamento parziale della comunicazione della Commissione 19 dicembre 1980.
paragrafo 2
Con un secondo atto, registrato in cancelleria il 9 febbraio 1981, essa proponeva alla Corte un ricorso diretto all'annullamento parziale della comunicazione della Commissione 19 dicembre 1980. Pur avendo la Commissione, con lettera 9 febbraio 1981, informato la ricorrente della propria decisione di modificare la comunicazione 19 dicembre 1980, la ricorrente manteneva, modificandola, la domanda formulata col ricorso integrativo registrato in cancelleria il 10 marzo 1981.
paragrafo 3
Con ordinanza 8 aprile 1981 la Corte decideva di riunire le cause ai fini della trattazione orale.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte decideva altresì di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Firma Krupp Stahl AG chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 5
1) Respingere il ricorso sia nella causa 275/80, sia nella causa 24/81.
paragrafo 6
2) Condannare la ricorrente alle spese.
punto 1
Annullare le comunicazioni della convenuta 1o novembre 1980 (causa 275/80) e 19 dicembre 1980 nella versione del 9 febbraio 1981 (causa 24/81) in quanto fissano quote di produzione per i coils e i nastri laminati a caldo su treni specializzati ai sensi dell'art. 2, gruppo I, della decisione 2794/80/CECA, nonché per l'acciaio grezzo.
punto 2
Condannare la Commissione alle spese giudiziali.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo della causa 275/80, la ricorrente dedica molto spazio alla questione della ricevibilità del proprio ricorso. La Krupp difende la tesi secondo cui l'atto impugnato, benché sia definito comunicazione, è in realtà una decisione individuale ai sensi dell'art. 14 del Trattato CECA, e cioè un atto che, a norma dell'art. 33, 2° comma, del medesimo Trattato, può costituire oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
paragrafo 2
Secondo la Commissione, le comunicazioni di cui si discute, con riferimento all'applicazione che in esse viene fatta delle disposizioni della decisione generale 2794/80, costituiscono decisioni individuali rivolte alla ricorrente. La Commissione, pertanto, non contesta la ricevibilità dei ricorsi per annullamento diretti contro le suddette comunicazioni.
paragrafo 3
Nell'atto introduttivo della causa 24/81, la «Firma Krupp Stahl AG» fa riferimento alla posizione della Commissione nella causa 275/80 e rileva che, nell'ordinanza del presidente della corte 16 dicembre 1980 (Rumi e/Commissione, causa 258/80), è stato del pari posto il principio che la comunicazione delle quote in data 1° novembre 1980 costituisce una «decisione individuale».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Violazione di forme sostanziali e difetto di motivazione

paragrafo 1
La ricorrente sostiene che le comunicazioni contestate, essendo decisioni individuali adottate nei suoi confronti, devono rispettare le forme previste dalla decisione dell'Alta Autorità 7 settembre 1960, n. 22, relativa all'esecuzione dell'art. 15 del Trattato (GU-1960, n. 61, pag. 1248). Secondo questa decisione, le decisioni in materia CECA devono essere espressamente qualificate come tali nel titolo; portare la data in cui vengono adottate dall'Alta Autorità (oggi dalla Commissione); essere firmate dal presidente o da un vicepresidente o da un membro dell'Alta Autorità (oggi dalla Commissione); essere precedute dal richiamo alle disposizioni del Trattato o alle decisioni che ne costituiscono il fondamento giuridico, nonché dalla motivazione; essere redatte in articoli; la loro notifica può aver luogo, in particolare, mediante «raccomandata con ricevuta di ritorno». Nessuno di questi requisiti di forma è stato rispettato, secondo la ricorrente, dalle comunicazioni impugnate. Essa osserva infatti che le comunicazioni non sono espressamente qualificate «decisioni» nel titolo e non risultano «firmate» da un membro della Commissione, poiché vi si fa soltanto menzione del nome di un Commissario. Le comunicazioni non indicano neppure la data della decisione della Commissione e questo dimostra, a detta della ricorrente, che, in deroga alle disposizioni del Trattato CECA, la comunicazione non si basa su una decisione della Commissione quale organo collegiale, ma semplicemente sulla decisione del commissario Davignon, a ciò specificamente designato. Infine, mancano anche l'enunciazione dei motivi, la redazione in articoli e la notificazione a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
paragrafo 2
Il fatto che la decisione di cui si discute possa essere considerata un atto individuale che si limita a sussumere una data situazione di fatto sotto uno dei casi contemplati da una decisione generale non può giustificare, secondo la ricorrente, la violazione dei requisiti di forma stabiliti dalla decisione 22/60, le cui statuizioni vanno applicate a tutte le decisioni indipendentemente dal loro contenuto.
paragrafo 3
Oltre a violare le forme sostanziali poste dalla decisione 22/60 dell'Alta Autorità, la decisione 2794/80 viola anche l'obbligo di motivazione, obbligo che non deriva soltanto, come ha più volte affermato la Corte di giustizia, da considerazioni di carattere formale, ma è inteso anche a dare la possibilità alle parti di difendere i loro diritti,alla Corte di esercitare il proprio controllo ed agli Stati membri, nonché a qualsiasi interessato, di conoscere le condizioni in cui la Commissione ha applicato il Trattato. La ricorrente riconosce che la motivazione può anche essere succinta, purché sia chiara e pertinente; che le esigenze di motivazione possono variare secondo le circostanze e che, in certi casi, può essere sufficiente il riferimento alla motivazione della decisione generale di base (sentenza 4 luglio 1963, causa 24/62, Race. IX, pag. 127, e sentenza 1o dicembre 1965, causa 16/65, Race. XI, pag. 910). Nel caso di specie, però, il difetto di motivazione è di così ampia portata da fare sì che le imprese siano nell'impossibilità di verificare la fondatezza, sia in diritto, sia in fatto, delle comunicazioni. Più specificamente queste non riportano né le cifre di riferimento su cui sono basate, né le disposizioni applicate al momento dell'adeguamento necessario ai sensi dell'art. 4 della decisione 2794/80. Le ulteriori spiegazioni date a voce alla ricorrente non possono in nessun caso sanare l'insufficienza della motivazione, in quanto quest'ultima deve essere parte integrante della decisione stessa, onde consentire alla Corte di giustizia di svolgere su di essa un efficace controllo.
paragrafo 4
Secondo la Commissione occorre esaminare le comunicazioni in collegamento con la decisione 2794/80 che enuncia i criteri generali applicati dalle decisioni individuali rivolte, sotto forma di comunicazioni, alle imprese. Questo stato di cose è stato riconosciuto dalla Corte nell'ordinanza 16 dicembre 1980 (Rumi e/ Commissione, causa 258/80 R). Poiché la comunicazione si limita ad applicare matematicamente ai dati relativi alla produzione forniti dalla ricorrente stessa i criteri enunciati dalla decisione generale 2794/80, non era affatto necessario motivare queste comunicazioni, ripetendo ogni volta buona parte della decisione 2794/80. D'altra parte la ricorrente sostiene a torto che le è stato impedito il controllo, di fatto e di diritto, della comunicazione, in quanto essa non contesta in realtà i conteggi come tali; la sua sola censura è che la Commissione non ha applicato cumulativamente i nn. 4 e 5 dell'art. 4 della decisione 2794/80, disposizioni la cui mancata applicazione non è contestata. La Commissione riconosce tutťal più che essa avrebbe potuto aggiungere alla menzione «adeguata ai sensi dell'art. 4» che figura nelle comunicazioni contestate il numero del capoverso di volta in volta applicato nel caso specifico, ma non si tratta certo di un requisito essenziale. D'altra parte, la ricorrente aveva facilmente accertato essa stessa quale capoverso dell'art. 4 era stato applicato e gli uffici della Commissione avevano fornito tutte le spiegazioni necessarie alle imprese che le avevano richieste.
paragrafo 5
Circa la questione della violazione delle forme sostanziali previste dalla decisione 22/60 dell'Alta Autorità, la Commissione sottolinea anzitutto che, a suo parere, le relative disposizioni non sono vincolanti. Soltanto il Trattato contiene disposizioni vincolanti e, nella misura in cui non si limita a ripetere tali disposizioni, la decisione 22/60 contiene norme informate ad una prassi amministrativa interna della Commissione, da cui quest'ultima può quindi discostarsi, in particolare quando, come nel caso di specie, circostanze specifiche lo giustificano. D'altronde, la maggior parte delle norme della decisione 22/60 di cui la ricorrente denuncia la violazione non stabiliscono forme sostanziali. E questo vale per la qualificazione di «decisione», per la firma autografa, per la data, per la redazione in articoli. Per quanto concerne l'obiezione della ricorrente secondo cui le comunicazioni non erano fondate su una decisione presa dalla Commissione quale organo collegiale, la Commissione precisa che detta comunicazione è fondata su una decisione presa dalla Commissione secondo la procedura prevista, per i casi simili a quello in esame, dall'art. 27, 1o comma, del regolamento interno provvisorio della Commissione, del 6 luglio 1967 (GU n. 147, pag. 1; n. 179, pag. 1), modificato il 23 luglio 1975 (GU n. L 199, pag. 43) ai sensi del quale:
paragrafo 6
«Sempreché sia pienamente rispettato il principio della sua responsabilità collegiale, la Commissione può autorizzare i propri membri a prendere, a suo nome e sotto il proprio controllo, misure di gestione o amministrative chiaramente definite».
paragrafo 7
In questo contesto la Commissione ha autorizzato uno dei propri membri, il visconte Davignon, a provvedere all'attuazione della decisione 2794/80 mediante il calcolo di quote per ogni impresa basato su un procedimento aritmetico che non lascia alcun margine discrezionale alla Commissione. In tali circostanze, poiché la determinazione delle quote costituisce un semplice provvedimento amministrativo, è pienamente rispettato il principio della responsabilità collegiale della Commissione.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Violazione dell'art. 4 della decisione n.2794/80

paragrafo 1
Nella causa 275/80, la ricorrente fa carico alla Commissione di averle concesso soltanto il beneficio dell'art. 4, n. 5, della decisione 2794/80. A suo parere, la Commissione doveva anche, applicando l'art. 4, n. 4, della suddetta decisione, adeguare la produzione di riferimento della ricorrente poiché questa, dopo il 1o luglio 1980, aveva messo in funzione un nuovo impianto che aveva portato il totale delle possibilità di produzione ad un livello che superava di oltre il 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979. Nel ricorso proposto nella causa 24/81, modificato a seguito della decisione della Commissione di concederle l'applicazione dell'art. 4, n. 4, la ricorrente contesta il diritto della Commissione di revocare le disposizioni adottate in suo favore a norma dell'art. 4, n. 5. Essa ritiene infatti, come aveva già sottolineato nella causa 275/80, che i nn. 4 e 5 dell'art. 4 possono essere applicati contestualmente.
paragrafo 2
Nella causa 275/80, la Commissione contesta che siano soddisfatte le condizioni per applicare l'art. 4, n. 4, e afferma altresì che l'applicazione dell'art. 4., n. 4, esclude quella dell'art. 4, n. 5. Nella causa 24/81, la Commissione riconosce che ricorrono il presupposti per applicare l'art. 4, n. 4, ragion per cui essa ha modificato la propria decisione, ma ribadisce che l'applicazione di tale norma esclude la contestuale applicazione dell'art. 4, n. 5.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Violazione dell'art. 4 della decisione n.2794/80 › a) Le condizioni dell'applicazione dell'art. 4, n. 4

paragrafo 1
Secondo questa disposizione, l'adeguamento della produzione di riferimento è possibile qualora venga reso operativo un nuovo impianto, purché, in particolare, «la nuova possibilità di produzione così creata porti il totale delle possibilità di produzione dei quattro gruppi di prodotti ad un livello che superi almeno del 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979». La Commissione, in base al questionario tipo 2/61 relativo agli investimenti, trasmesso dalla ricorrente per l'anno 1980, sostiene che la capacità di produzione della Krupp Stahl AG è aumentata soltanto del 9,35 % dal 1979 al 1980. La ricorrente riconosce che le modifiche di capacità produttiva si traducono in un aumento del totale delle possibilità di produzione nell'intero anno 1980 dell'ordine del 9,35 %. Se però si confronta il totale delle possibilità di produzione al momento dell'entrata in funzione del nuovo impianto (la nozione di possibilità è qui intesa come la produzione massima di una impresa, considerando che le possibilità di produzione esistenti al momento della valutazione restino immutate durante l'unità di tempo — un anno — adottata come parametro) con la produzione massima effettivamente possibile nel 1979, si giunge ad un aumento delle possibilità del 18,70 °/o. Secondo la ricorrente, è a questo criterio, implicante due diverse nozioni di «possibilità di produzione», che si riferisce l'art. 4, n. 4, nel punto in cui statuisce che la nuova capacità produttiva deve portare il totale delle possibilità di produzione ad un livello che superi di almeno il 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979. Tale interpretazione è la sola conforme alla lettera dell'art. 4, nonché allo scopo perseguito dalla decisione 2794/80.
paragrafo 2
Da un lato, infatti, è decisivo il fatto che l'art. 4, n. 4, parla semplicemente di un aumento delle «possibilità di produzione» senza riferimento ad un anno preciso. Se così non fosse, occorrerebbe d'altra parte, secondo la ricorrente, applicare per i primi due trimestri dell'anno 1981 criteri che possono essere stabiliti inmodo definitivo soltanto alla fine dell'anno, cioè sei mesi dopo la scadenza della disciplina instaurata dalla decisione 2794/80. Prima di allora, si avrebbero solo previsioni numeriche che potrebbero risultare inesatte.
paragrafo 3
D'altronde, se l'aumento di produzione fosse valutato tenendo conto della produzione possibile nell'intero anno 1980, le imprese che, pur rendendo operativi nuovi impianti, possono fermare quelli vecchi sarebbero indotte, secondo la ricorrente, ad operare una riduzione della produzione, peraltro auspicabile in ragione della riduzione della produzione, peraltro auspicabile in ragione della situazione eccedentaria, perché altrimenti dovrebbero aspettarsi di non vedere applicato nei loro confronti l'art. 4, n. 4. Per contro, le imprese la cui produzione di riferimento è calcolata soltanto ai sensi dei nn. 1 e 2 dell'art. 4 possono ridurre le possibilità di produzione senza dover mettere in bilancio una riduzione della produzione di riferimento.
paragrafo 4
Inoltre, l'interpretazione seguita dalla Commissione è incompatibile anche per un altro motivo sia con la lettera, sia con lo scopo della normativa considerata. Il valutare l'aumento di produzione in funzione dell'accresciuta possibilità massima di produzione del 1980 rispetto a quella del 1979 porta infatti a pretendere un aumento più o meno consistente di queste possibilità a seconda che la messa in funzione di nuovi impianti avvenga più o meno presto nel corso dell'anno. Un siffatto risultato non è giustificato da alcun motivo logico, né dalla lettera dell'art. 4, n. 4.
paragrafo 5
A parere della Commissione occorre interpretare l'art. 4, n. 4, nel contesto generale del regime di quote di produzione. La disposizione di cui è causa è intesa a far sì che, nell'ambito di tale regime, vengano prese in considerazione le capacità produttive create dopo la scadenza del periodo di riferimento, ma solo a certe condizioni preliminari e senza che ciò debba avvenire immediatamente e integralmente.
paragrafo 6
Pertanto la Commissione non era tenuta a esprimere parere negativo sul programma di investimenti considerato. Per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione sottolinea che l'esistenza di un eccesso di capacità produttiva nel settore delle bande larghe a caldo, mentre non deve impedire l'ammodernamento degli impianti esistenti, richiede però che sia stabilito un parallelismo tra i nuovi investimenti in questo settore e la chiusura di vecchi impianti. È in tale contesto, e ritenendo che la ricorrente avrebbe compreso questo punto di vista, che la Commissione non ha espresso parere negativo in merito agli investimenti della Krupp Stahl AG.
paragrafo 7
Un'altra condizione consiste nel fatto che l'aumento deve essere di una certa entità e la Commissione sottolinea in proposito che la società ricorrente è la sola delle imprese integrate a poter beneficiare, comunque nel 1981, dell'applicazione dell'art. 4, n. 4. Circa il calcolo dell'aumento delle capacità produttive la Commissione considera che, a tal fine, essa si era dovuta servire dei dati disponibili, tratti dall'inchiesta annuale sugli investimenti realizzata col questionario 2-61, nel quale la nozione di «possibilità massima di produzione» è quella cui la Commissione si è sempre ed esclusivamente riferita. Questa nozione non ha nulla in comune con quella di capacità di produzione tecnica, cui si riferisce la ricorrente e che non presenta alcuna utilità, dato il suo carattere astratto e tecnico, per tutti coloro che desiderano avere una visione più realistica possibile del mercato.
paragrafo 8
La disposizione secondo cui le nuove possibilità di produzione vanno prese in considerazione gradualmente persegue per l'appunto lo scopo di far sì che l'applicazione dei suddetti criteri di raffronto porti a tener conto del nuovo impianto non già immediatamente, ma soltanto per l'anno 1981. D'altra parte, queste nuove possibilità non vengono mai prese in considerazione nella loro totalità.
paragrafo 9
In base ai suddetti chiarimenti, la Commissione considera che non era necessario dire espressamente, nel n. 4 dell'art. 4 della decisione 2794/80, che per l'aumento della possibilità di produzione si intendeva l'aumento delle possibilità di produzione di un intero anno, perché è chiaro che tale aumentata possibilità di produzione deve raffrontarsi al totale delle possibilità di produzione dell'anno 1979 e che non è possibile, come vorrebbe la ricorrente, raffrontare dati relativi a nozioni diverse.
paragrafo 10
La ricorrente sbaglia altresì nel sostenere che il punto di vista della Commissione porta a risultati non soddisfacenti perché non è possibile valutare la capacità di produzione del 1981 Il questionario che le imprese dovevano restituire alla Commissione nella primavera 1980 conteneva dati per il 1979, 1980 e 1981, i soli che potevano essere presi in considerazione in modo uniforme.
paragrafo 11
Circa l'impatto dell'art. 4, n. 4, sulla possibile chiusura di impianti da parte delle imprese che abbiano realizzato nuovi investimenti, la Commissione osserva che l'assenza di parere negativo in merito ad un investimento indica che, a seguito di esame, la Commissione non ritiene necessaria la chiusura di determinati vecchi impianti. Stando così le cose, l'impresa non ha alcun motivo di procedere di sua iniziativa alla chiusura. La Commissione sottolinea altresì che effettivamente, ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, la chiusura non incide affatto sulla normale produzione di riferimento; ma ciò si spiega col fatto che in tal caso si tratta di prendere in considerazione non già le capacità, bensì le produzioni effettivamente realizzate. La Commissione ammette infine che, richiedendo un aumento di produzione del 15 % per l'intero anno 1980, essa impone una condizione che sarà soddisfatta solo in casi del tutto eccezionali, ma questo è pienamente giustificato dall'obiettivo perseguito, che è quello di prendere in considerazione, ma solo gradualmente e parzialmente, i nuovi impianti di una certa entità.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Violazione dell'art. 4 della decisione n.2794/80 › b) Sulla contestuale applicazione dei nn. 4 e 5 dell'art. 4

paragrafo 1
La ricorrente ammette che la formulazione dell'art. 4 non è felice e che dalla menzione, sia al n. 4 sia al n. 5 dell'art. 4, di un «adeguamento della produzione di riferimento» è possibile desumere che le due norme consentono un solo aumento della produzione di riferimento, in quanto solo la disposizione più favorevole può essere applicata all'impresa interessata. Una siffatta intepretazione contrasta però, a detta della ricorrente, con lo scopo e col sistema della decisione 2794/80.
paragrafo 2
A tal fine, essa osserva anzitutto che la nozione di produzione, nella decisione 2794, non ha contenuto uniforme. Così, ad esempio, mentre nell'art. 4, nn. 1 e 2, la produzione di riferimento è il volume di produzione calcolato in conformità all'art. 4, nn. 1 e 2, nell'art. 5, n. 1, la stessa nozione si riferisce chiaramente alla produzione che risulta dall'applicazione dei criteri di adeguamento dell'art. 4, nn. 3-5, e quindi alla produzione già aumentata. Pertanto, il fatto che la nozione di «produzione di riferimento» è usata nell'art. 4, n. 4, non consente di concludere che sia illecito applicare questa disposizione alla produzione di riferimento già adeguata ai sensi dell'art. 4, n. 5.
paragrafo 3
D'altra parte, le disposizioni dell'art. 4, esclusa quella del n. 4, hanno lo scopo di garantire che siano prese in considerazione, nel calcolo delle produzioni di riferimento, le circostanze pregresse. Il n. 4, dal canto suo, provvede a regolare gli effetti della messa in funzione di nuove capacità. Da ciò risulta che l'applicazione del n. 4 in alternativa ad altre disposizioni dell'art. 4 della decisione 2794/80 nega un vantaggio previsto per una certa situazione, solo perché l'impresa interessata può godere di un altro vantaggio per una situazione del tutto diversa. Ne conseguono un trattamento simile per due situazioni diverse, una discriminazione vietata dall'art. 4 del Trattato CECA e un abuso di diritto.
paragrafo 4
Concludendo, secondo la ricorrente, né una interpretazione letterale dell'art. 4, né una interpretazione basata sul nesso esistente fra i nn. 4 e 5 o sugli scopi perseguiti da queste disposizioni giustifica l'applicazione alternativa delle stesse. I due capoversi figurano infatti semplicemente uno dopo l'altro nell'art. 4 della decisione 2794/80, senza essere definiti alternativi, si riferiscono a circostanze del tutto diverse ed hanno scopi diversi, essendo volti a tener conto di ognuna di queste circostanze.
paragrafo 5
La Commisisione contesta in entrambe le cause, anche se nella causa 275/80 non considera decisiva la questione, la possibile applicazione cumulativa dei nn. 4 e 5 dell'art. 4 della decisione 2794/80.
paragrafo 6
Anzitutto, secondo la Commissione, la ricorrente ritiene a torto che la nozione di produzione di riferimento non sia uniformemente usata negli artt. 4 e 5, in quanto l'art. 5, n. 1, contrariamente all'art. 4, si riferirebbe chiaramente alla produzione già aumentata. La ricorrente, infatti, non tiene conto della prima frase dell'art. 4, secondo cui «le produzioni di riferimento trimestrali per ciascuna impresa sono calcolate nel modo seguente».
paragrafo 7
Il calcolo avviene in due tappe:
paragrafo 8
calcolo della normale produzione di riferimento (nn. 1 e 2); nella misura in cui si possono applicare i nn. 3, 4 o 5 modifica della normale produzione di riferimento inforza di una delle suddette disposizioni, negli altri casi la normale produzione di riferimento rimane invariata.
paragrafo 9
Al risultato così ottenuto si applica l'art. 5 per determinare le quote di produzione. Questo rapporto sistematico impedisce dunque di concludere che è possibile l'applicazione cumulativa di più correttivi alla produzione di riferimento «normale».
paragrafo 10
La Commissione respinge altresì l'argomento della ricorrente secondo cui i nn. 3 e 5 dell'art. 4 si riferirebbero al passato, mentre il n. 4 riguarderebbe il periodo successivo al giugno 1980. Secondo la Commissione l'elemento decisivo è il periodo di riferimento preso in considerazione. Questo è il 1974 nel n. 5 e il periodo 1977/1980 nel n. 4. Sarebbe quindi ingiustificato basarsi sulla produzione, più elevata, del 1974 (applicando il n. 5) e correggerla ancora una volta apportandovi l'ulteriore aumento previsto soltanto per il periodo 1977/1980. Un siffatto duplice aumento può, a detta della Commissione, portare a produzioni di riferimento non realistiche, col risultato di togliere ogni efficacia concreta al tasso di riduzione.
paragrafo 11
La Commissione sottolinea altresì che l'applicazione cumulativa dei nn. 4 e 5 può comportare una discriminazione tra imprese che sono nella medesima situazione, a seconda che abbiano reso operativi nuovi impianti prima o dopo il 1° luglio 1980.
paragrafo 12
Per quanto riguarda, infine, gli scopi dei nn. 4 e 5 dell'art. 4 della decisione 2794/80, la Commissione trova in essi conferma del carattere alternativo delle due disposizioni. Il n. 5 tiene infatti conto di una riduzione della produzione delle imprese rispetto alla loro produzione del 1974. Il n. 4 tiene conto della messa in funzione di nuovi impianti e quindi della creazione di nuove capacità dopo il 30 giugno 1980. La Commissione ammette che i nuovi impianti possono costituire una razionalizzazione ed un ammodernamento di cui bisogna rallegrarsi, ma sottolinea che questi nuovi impianti compensano (in tutto o in parte) una riduzione di produzione avvenuta prima ch'essi siano stati resi operanti. Ne consegue che è manifestamente contrario allo scopo delle due disposizioni considerare separatamente le due procedure di adeguamento, riducendo cioè in un primo momento la produzione (n. 5) e adeguando in un secondo momento le produzioni di riferimento in funzione di un aumento di produzione che compensa la riduzione (n. 4).
paragrafo 13
La Commissione chiarisce il suo argomento con il seguente esempio:
paragrafo 14
«Prima del luglio 1977 (inizio del periodo di riferimento) due imprese, “A” e “B” riducevano entrambe all'80 % la produzione, che era di 100 nel 1974. Successivamente “B” rendeva operativi nuovi impianti con una capacità di 30. Ad “A” viene attribuita una produzione di riferimento pari a 100 (n. 5). A “B” viene attribuita una produzione di riferimento pari a 110, indipendentemente dal fatto che i nuovi impianti siano stati resi operativi prima o dopo il 1o luglio 1980, perché se la produzione mediante i nuovi impianti avviene in un periodo di riferimento (n. 1), non vengono applicati né il n. 4, né il n. 5; se i nuovi impianti sono resi operativi dopo il 1° luglio 1980, si applica il n. 4. La ricorrente sostiene che, in quest'ultimo caso, a “B” deve essere attribuito prima 100 in forza del n. 5 e poi, succes-sivamente e in più, 30 in forza del n. 4, e cioè complessivamente 130, mentre la capacità di produzione ammonta soltanto a 110. La ricorrente, d'altronde, dovrebbe spiegare perché ritiene che si debba applicare il n. 5 prima del n. 4. Infatti, se nell'esempio si applica prima il n. 4, si ottiene 80 + 30 = 110. In tal caso, anche adottando il principio del “cumulo”, il n. 5 non è più applicabile, perché 110 è superiore a 100, il che significa che durante il periodo di riferimento la produzione non è stata inferiore a quella del 1974, come richiede il n. 5».
paragrafo 15
Secondo la Commissione, i nn. 4 e 5 possono essere applicati soltanto alternativamente, in quanto l'impresa interessata ha il diritto di vedersi applicare il capoverso che le è più favorevole per ogni gruppo di prodotti.
paragrafo 16
È per questo che, per il 1o trimestre 1981, la Commissione ha modificato con lettera 9 febbraio 1981 la produzione di riferimento della ricorrente per il gruppo I, applicando l'art. 4, n. 4, e ha mantenuto immutate le produzioni di riferimento dei gruppi II-IV, calcolate in base all'art. 4, n. 5.
paragrafo 17
La ricorrente contesta il ragionamento della Commissione. Secondo lei, l'art. 4 prevede tre sistemi di adeguamento della produzione di riferimento, senza disporre che l'aumento può avvenire una volta sola, e non esiste alcun principio generale d'interpretazione del diritto comunitario in forza del quale più disposizioni che concedono vantaggi diversi in ragione di circostanze diverse dovrebbero essere applicate alternativamente. Circa l'argomento della Commissione secondo cui l'esistenza di un «rapporto sistematico impedisce di concludere che è possibile l'applicazione cumulativa di più correttivi alla produzione di riferimento normale», la ricorrente sostiene che dall'esame del contenuto delle diverse ipotesi di aumento risulta che ognuna di esse è collegata a circostanze del tutto diverse, tra le quali non vi è rapporto sistematico possibile e che, pertanto, nulla si oppone alla contestuale applicazione delle disposizioni dei nn. 3-5 dell'art. 4. Il fatto che i fini perseguiti dai nn. 3-5 dell'art. 4 sono completamente diversi, come riconosce la Commissione, esclude altresì la loro applicazione in via alternativa. Infine, a torto, la Commissione obietta che l'applicazione cumulativa delgi artt. 4 e 5 potrebbe comportare una discriminazione tra le imprese. È vero, infatti, che si ha una discriminazione, nel senso che le capacità rese operative prima del 1° luglio 1980 possono essere prese in considerazione nel calcolo della produzione di riferimento soltanto se la messa in funzione risale ad una data abbastanza remota, ma questa discriminazione deriva non già dall'interpretazione sostenuta dalla ricorrente, bensì dal sistema creato dalla Commissione.
paragrafo 18
La ricorrente contesta anche l'esempio addotto dalla Commissione. In proposito essa sottolinea anzitutto quelli che ritiene essere errori di diritto e di fatto contenuti nel suddetto esempio. È infatti sbagliato, a suo parere, stabilire anzitutto che a «B» «viene attribuita una produzione di riferimento pari a 110, indipendentemente dal fatto che i nuovi impianti siano stati resi operativi prima o dopo il 1° luglio 1980». Considerare, nel calcolo della produzione di riferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, un nuovo impianto reso operativo anteriormente al 1o luglio 1980 è infatti possibile solo in circostanze rigorosamente stabilite ed anzi, in certi casi, del tutto impossibile.
paragrafo 19
Del pari, l'affermazione secondo cui la tesi giuridica della ricorrente porterebbe al risultato che la quota sarebbe superiore alla capacità effettiva, qualora si applicassero cumulativamente i nn. 4 e 5 dell'art. 4, appare inammissibile. Essa si basa, da un lato, sulla confusione tra produzioni effettive e capacità e, d'altro lato, sulla errata presunzione che la nuova capacità sia considerata interamente nella quota, mentre lo è solo per il 65 % circa, come previsto dall'art. 4, n. 4. Infine, è errata anche la constatazione che, una volta applicato l'art. 4, n. 4, «anche adottando il principio del cumulo», il n. 5 non è più applicabile perché in questo caso la produzione di riferimento non è più inferiore alla produzione del 1974. Come ha giustamente sottolineato la Commissione stessa, i criteri di adeguamento dei nn. 3-5 devono sempre essere applicati alla sola produzione normale di riferimento ai sensi dei nn. 1 e 2 e non alla produzione di riferimento già aumentata in forza di una delle norme di adeguamento.
paragrafo 20
Sostanzialmente, però, la ricorrente fa carico alla Commissione di non aver raffrontato tra loro due imprese delle quali una sola ha attuato misure di ristrutturazione di cui è stato tenuto conto a norma dell'art. 4, n. 5, mentre entrambe hanno reso operativo un nuovo impianto dopo il 1° luglio 1980. Da tale raffronto risulta, secondo la ricorrente, quanto segue:
paragrafo 21
«— Prima del luglio 1977, l'impresa A ha ridotto a 80 la sua produzione che era di 100 nel 1974 e, dopo il 1° luglio 1980, essa ha reso operativo un nuovo impianto con capacità 30. Poiché, ai sensi del n. 4, tale capacità può essere considerata sino a concorrenza dei due terzi nel calcolo della produzione di riferimento, ad A viene attribuita una produzione di riferimento pari a 100. Applicando il n. 5 si ottiene lo stesso risultato. Se le due norme di adeguamento venissero applicate congiuntamente, ne risulterebbe una produzione di riferimento pari a 120; ma, poiché la convenuta ritiene che ciò sia illecito, la produzione di riferimento è mantenuta a 100. — L'impresa A non ha proceduto a ristrutturazione e negli anni 1977-1980 non ha quindi prodotto di meno che nel 1974. In tutti questi anni la sua produzione di riferimento ammontava a 100 ed è quindi stabilita a detta cifra conformemente ai nn. 1 e 2. Esattamente come A, Β ha reso operativo dopo il 1° luglio 1980 un nuovo impianto che, a detta della stessa convenuta, comporta un aumento della produzione di riferimento a 120. Β si trova quindi favorita rispetto ad A».
paragrafo 22
Poiché la convenuta non ha applicato ľart. 4, n. 5, alla situazione di cui si discute, occorre aggiungere un terzo caso ai due esempi citati:
paragrafo 23
«— Esattamente come l'impresa A, l'impresa C ha ridotto ad 80 prima del luglio 1977 la produzione, che era di 100 nel 1974; essa non ha però successivamente istallato nuovi impianti. L'applicazione dell'art. 4, n. 5, porta in tal caso ad una produzione di riferimento pari a 100».
paragrafo 24
Il raffronto tra questi tre esempi dimostra che esiste una discriminazione legata all'interpretazione, da parte della Commissione, dell'art. 4 della decisione 2794/80. Benché completamente diversa, la situazione descritta nel primo e nel terzo esempio è trattata in modo identico e soltanto le imprese che hanno omesso di attuare ristrutturazioni possono fruire del vantaggio concesso dall'art. 4, n. 4.
paragrafo 25
Rispondendo a questo argomenti, la Commissione insiste nell'affermare che né l'analisi letterale, né lo spirito dell'art. 4, né l'esame dei fini perseguiti da questa disposizione giustificano l'applicazione cumulativa, anziché alternativa, dei nn. 4 e 5 di detto articolo.
paragrafo 26
In questo contesto la Commissione sottolinea che, secondo lei, poiché i nn. 4 e 5 sono eccezioni rispetto alla disciplina prevista ai nn. 1 e 2 dell'art. 4, queste due eccezioni potrebbero essere prese in considerazione contemporaneamente soltanto se l'art. 4 lo prevedesse espressamente. Essa osserva altresì che, a suo parere, le due disposizioni di cui trattasi mirano allo stesso scopo, ossia alla ristrutturazione dell'industria siderurgica europea. Questa ristrutturazione si può ottenere sia mediante una riduzione delle possibilità di produzione (n. 5), sia indirettamente, aumentando le possibilità di produzione e modernizzando l'impresa (n. 4). Non si può ritenere, applicando cumulativamente i nn. 4 e 5, che una data impresa abbia contemporaneamente aumentato e ridotto la produzione.
paragrafo 27
In merito alla discriminazione ch'essa ritiene derivare dall'applicazione cumulativa dei nn. 4 e 5, la Commissione sottolinea che, a suo parere, la ricorrente non ha contestato che tale discriminazione sia possibile, ma ha semplicemente sostenuto che poteva sorgere indipendentemente dall'applicazione del n. 5, per la imprecisa formulazione del n. 4. Su questo punto preciso la Commissione deduce che il n. 4 potrebbe forse creare discriminazione se fosse applicato in modo rigoroso e letterale a situazione puramente teoriche, cosa che non è avvenuta. Inoltre, qualora una interpretazione razionale non avesse consentito di risolvere soddisfacentemente la questione, era pur sempre possibile esaminare il problema alla luce dell'art. 14 della decisione.
paragrafo 28
La Commissione calcola quindi le diverse possibili produzioni di riferimento della ricorrente :
paragrafo 29
produzione di riferimento effettiva (art. 4, nn. 1 e 2); produzione di riferimento 1974 (art. 4, n. 5); adeguamento a seguito di messa in funzione di un nuovo impianto dopo il 1° luglio 1980 (art. 4, n. 4).
paragrafo 30
Secondo la Commissione, la ricorrente auspica che ci si basi non sulla sua effettiva produzione di riferimento, ma sulla produzione di riferimento del 1974, alla quale si dovrebbe aggiungere un adeguamento, a seguito della messa in funzione di un nuovo impianto dopo il 1° luglio 1980. Questo porta ad un totale molto più elevato della produzione 1974 che, nel sistema messo a punto dalla Commissione, solo eccezionalmente può essere assunta come base invece della normale produzione di riferimento, e che la tesi della Commissione (produzione di riferimento effettiva e adeguamento) porta malgrado tutto a superare.
paragrafo 31
Quanto agli esempi citati dalla ricorrente, essi sono viziati da errore.
paragrafo 32
Nell'esempio «A», infatti, la cifra 30 non riguarda la capacità, bensì l'adeguamento a seguito della messa in funzione del nuovo impianto, e l'impresa A dovrebbe quindi ottenere 110, e non 130 come sostiene la ricorrente.
paragrafo 33
D'altra parte, nell'esempio «B» si considera l'ipotesi di una impresa che non provvede a ristrutturazione e mantiene la produzione allo stesso livello costantemente dal 1974 al 1980. Secondo la Commissione, questo sarebbe possibile soltanto se l'impresa fosse particolarmente competitiva, e cioè avesse già modernizzato gli impianti e si fosse adattata al mercato. Sarebbe quindi del tutto equo trattare quest'impresa in modo più favorevole di altre imprese che abbiano cominciato a ristrutturarsi solo più tardi e delle quali sarebbe assurdo pensare che abbiano potuto, nonostante la crisi, mantenere la produzione ai livelli del 1974. La loro produzione si sarebbe quindi ridotta non già in seguito a ristrutturazione, bensì per mancanza di redditività di cui sarebbe giusto tener conto.
paragrafo 34
Infine, l'esempio «C» fatto dalla ricorrente corrisponde al caso «A» nell'esempio fatto della Commissione: l'impresa riceve 100 e non vi è quindi identità di trattamento con l'esempio «A» della ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 3. Sull'illegittimità della decisione 2794/80

paragrafo 1
Nella causa 275/80, la ricorrente solleva eccezione di illegittimità contro la decisione 2794/80. A suo avviso l'art. 4, n. 4, viola l'obbligo, imposto alla Commissione dall'art. 58, n. 2, del Trattato CECA, di stabilire le quote equamente. Subordinando l'applicazione dell'art. 4, n. 4, alla mancanza di parere negativo della Commissione sul programma di investimento, la convenuta ha di fatto dato al parere sfavorevole ai sensi dell'art. 54, 4° comma, del Trattato CECA, che di per sé non è vincolante, come risulta dalla definizione di cui all'art. 14, 4° comma, del Trattato CECA, effetti giuridici che questo parere non può avere.
paragrafo 2
La Commissione, da parte sua, sostiene che l'eccezione di illegittimità è irricevibile. Deve infatti esistere un rapporto tra la decisione generale di cui si fa valere l'illegittimità e la decisione individuale di cui si chiede l'annullamento. Tale rapporto manca quando risulta che la decisione generale o comunque l'articolo della decisione generale di cui si denuncia l'illegittimità non è stato applicato al caso concreto e pertanto la sua illegittimità non ha potuto influire sulla decisione individuale. Ciò si verifica nella presente causa, in cui l'eccezione di illegittimità riguarda un articolo della decisione che, per l'appunto, non è stato applicato alla ricorrente. A sostegno della propria tesi, la Commissione cita la giurisprudenza della Corte nelle cause 41 e 50/59, 18/62 e 32/65.
paragrafo 3
Nel merito, la Commissione, dopo aver sottolineato che essa non ha espresso alcun parere negativo sul programma d'investimento della ricorrente, precisa che il parere negativo, anche se non costituisce un atto giuridicamente vincolante, nondimeno è un fatto che sta a significare che la Commissione considera non auspicabili gli investimenti progettati. Nell'ambito della disciplina delle quote di produzione, non ricorre quindi alcun motivo di favorire, concedendo una produzione di riferimento maggiore, i nuovi impianti che appaiono inopportuni. Pertanto, la condizione posta dall'art. 4, n. 4, altro non è che l'espressione dei fini generali perseguiti dalla Commissione nella propria decisione e non può quindi, a suo avviso, costituire il fondamento di una censura di illegittimità.
paragrafo 4
Poiché la ricorrente non ha risposto alle sue osservazioni, la Commissione presume, nella propria memoria di replica nella causa 275/80, ch'essa abbia rinunciato all'eccezione d'illegittimità.
paragrafo 5
Nella causa 24/81 la ricorrente solleva l'eccezione di illegittimità contro il regime di quote di consegna di cui all'art. 7, n. 2, della decisione 2794/80. In questo contesto, essa non si pronuncia però sulla fondatezza della tesi giuridica in base alla quale la Commissione ritiene irricevibile la sua eccezione di illegittimità nella causa 275/80. Secondo lei, anche supponendo fondata questa tesi, la condizione cui sarebbe subordinata la ricevibilità dell'eccezione di illegittimità, cioè «il rapporto tra decisione generale e decisione individuale nel senso che la decisione individuale è basata sulla decisione generale», è soddisfatta dall'art. 7 della decisione 2794/80. E ciò in quanto l'art. 7 della decisione 2794/80 si riferisce, per stabilire le quote di consegna, alle quote di produzione fissate ai sensi dell'art. 3. In tal modo, il totale delle quote di consegna nel mercato comune e nei mercati terzi è uguale alle quote di produzione definite dalla convenuta. Fissare quote di produzione equivale quindi a fissare quote di consegna ed esiste il «rapporto» preteso dalla Commissione.
paragrafo 6
Nel merito, la ricorrente sostiene anzitutto che l'art. 58 del Trattato CECA autorizza la Commissione ad istaurare soltanto una disciplina di quote di produzione e non una disciplina di quote di consegna. A suo parere, la creazione di una disciplina di quote di consegna non può giustificarsi con la teoria dei poteri impliciti. Questa teoria, respinta peraltro dalla grande maggioranza dei governi degli Stati membri, viene respinta anche dalla dottrina in base a specifici articoli dei Trattati CECA (art. 95), CEE (art. 235), CEEA (art. 203), che contengono disposizioni dettagliate per il caso in cui le competenze attribuite da detti Trattati non siano sufficienti per realizzare i relativi scopi. La Corte di giustizia stessa non ha ammesso che esista un principio generale secondo cui la Commissione possa, senza tener conto della regolamentazione prevista dal Trattato per ogni situazione di fatto, aspirare a tutte le competenze legislative necessarie per raggiungere i fini del Trattato. Essa ha riconosciuto soltanto, in particolare nella causa 8/55 (Race. II, pag. 299), che nel diritto comunitario è consentito «applicare una norma interpretativa generalmente ammessa tanto in diritto internazionale quanto nel diritto interno e secondo la quale le disposizioni di un trattato internazionale o di una legge comprendono implicitamente anche le norme senza le quali le predette disposizioni non avrebbero senso o non potrebbero venir applicate in modo ragionevole ed utile». L'applicazione di questa giurisprudenza al caso di specie porta a concludere che la competenza in materia di disciplina di quote di consegna si può desumere dall'art. 58 del Trattato CECA soltanto qualora la competenza specificamente attribuita in materia di disciplina di quote di produzione non consenta in alcun caso di garantire la realizzazione degli scopi perseguiti dal Trattato. Ora, questo non è il caso in esame, come dimostra la pratica dei cartelli. Secondo la ricorrente, inoltre, se bisognasse ammettere che la Commissione ha l'implicito potere di prendere tutti i necessari provvedimenti per equilibrare la domanda e l'offerta sul mercato comunitario, ne conseguirebbe ch'essa avrebbe dovuto instaurare anche una disciplina di quote di importazione. Ora, l'art. 74 del Trattato CECA attribuisce invece solo la facoltà di rivolgere raccomandazioni ai governi in questa materia; poiché, quindi, la teoria dei poteri impliciti non si applica in materia d'importazioni, le medesime disposizioni devono applicarsi alle quote di consegna.
paragrafo 7
La dottrina ha d'altronde ritenuto contraria al Trattato l'istituzione di queste quote in forza dell'art. 58.
paragrafo 8
La ricorrente ritiene altresì poco chiara la formulazione dell'art. 7, n. 2, della decisione 2794/80, che darebbe adito a varie interpretazioni, non consentirebbe alle imprese interessate di calcolare le proprie quote di consegna e potrebbe anche portare a discriminazioni tra produttori. In particolare, la ricorrente sottolinea anzitutto che non è chiaro se l'obbligo, imposto alle imprese dall'art. 7, di non superare, per le consegne nel mercato comune di prodotti sottoposti alla disciplina di quote, il rapporto tra le consegne comunitarie e le consegne complessive rilevato in un dato periodo, valga per tutti in prodotti, compresi quelli provenienti da scorte, da importazioni o da altre possibili fonti di approvvigionamento, o si riferisca soltanto alle consegne di prodotti fabbricati dall'impresa nel periodo di vigenza della disciplina di quote. L'art. 9, 1o comma, della decisione 2794/80 consente tuttavia di ritenere che l'art. 7 si applica solo alle consegne di prodotti fabbricati dall'impresa nel periodo di vigenza dalla disciplina di quote. In tal caso, tuttavia, ne deriva una discriminazione a favore delle imprese che hanno la possibilità di compensare la limitazione delle consegne possibili nel mercato comune, prevista dalla decisione 2794/80, con consegne effettuate attingendo a scorte o ad altre fonti. Questa discriminazione favorisce le imprese meno competitive, che dispongono di ingenti scorte, e non è certo giustificata dalla finalità della disciplina di quote. La ricorrente aggiunge che il regime instaurato dall'art. 7, n. 2, della decisione 2794/80 danneggia altresì le imprese che, nel periodo di riferimento fissato da tale articolo, hanno ridotto le giacenze mediante esportazioni al di fuori della Comunità. Detto regime implica infatti che le imprese soggette alla disciplina delle quote di consegna possono, durante il periodo di applicazione della stessa, riversare solo una parte della loro normale produzione sul mercato comunitario, pur avendo, durante il periodo di riferimento, consegnato la loro intera produzione nel mercato comune.
paragrafo 9
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, relativamente ai prodotti del gruppo I, la disciplina di quote non consente di stabilire se le quote di consegna comprendano, la parte delle quote di produzione che non è consegnata a terzi, ma viene trasformata all'interno della stessa impresa. Alla luce dell'art. 7, n. 2, i suddetti prodotti trasformati sono senz'altro esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina di quote di consegna. Un siffatto risultato favorisce le imprese a produzione integrata e pertanto, anche sotto questo aspetto, vi è una discriminazione contraria alle finalità della decisione 2794/80.
paragrafo 10
In terzo luogo, la ricorrente considera che il periodo di riferimento di cui all'art. 7, n. 2, della decisione 2794/80 è del tutto inadeguato. Si tratta di un periodo di riferimento di dodici mesi, mentre, a quanto fa supporre l'art. 9, 1o comma, la disciplina di quote di consegna è legata alle quote di produzione fissate trimestralmente. Secondo la ricorrente, sarebbe stato quindi normale stabilire periodi di riferimento trimestrali e non un periodo di riferimento che si estende sull'intero anno. Il periodo di riferimento prescelto mette le imprese nell'impossibilità obiettiva di determinare le proprie quote. La ricorrente non vede inoltre per quale motivo le quote di consegna debbano essere determinate in relazione ad un periodo di riferimento in cui «la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata la più alta». Il volume di produzione, contrariamente al volume delle consegne, non riveste alcuna importanza in questo contesto, tanto più che non è stata fatta alcuna ripartizione per tipo di prodotto.
paragrafo 11
Conseguentemente, la ricorrente sostiene che la determinazione della quote di consegna nella decisione 2794/80 non è stata certamente fatta con quella precisione e quella affidabilità che bisogna richiedere ad una normativa la cui violazione è punita con ammenda.
paragrafo 12
Per concludere la ricorrente sostiene che, anche ammettendo che la fissazione di quote di consegna nel mercato comune sia ammissibile in sé stessa, ciò non toglie che la decisione 2794/80, per l'effetto combinato della fissazione di quote di produzione e di quote di consegna nel mercato comune, giunga a fissare quote all'esportazione, per le quali le istituzioni comunitarie non hanno, comunque, alcuna competenza.
paragrafo 13
La Commissione, da parte sua, oppone alla ricevibilità dell'eccezione di illegittimità la medesima obiezione che nella causa 275/80. A suo avviso, non vi è alcun rapporto fra gli artt. 4 e 7 della decisione 2794/80. L'art. 7 è volto ad impedire che, in caso di riduzione delle esportazioni, i prodotti non smerciati al di fuori della Comunità siano venduti sul mercato comunitario. A tal fine, esso precisa che il rapporto tra le consegne comunitarie e le consegne complessive rilevato nel periodo di riferimento non deve essere superato. Questo rapporto non corrisponde alla somma delle quote di produzione, ma è un rapporto numerico specifico per ogni impresa, stabilito indipendentemente dalle quote di produzione delle imprese stesse.
paragrafo 14
Secondo la Commissione, solo qualora, ai sensi dell'art. 9, 1o comma, venisse inflitta un'ammenda ad un'impresa che abbia violato l'art. 7, n. 2, questa potrebbe sollevare eccezione di illegittimità in merito al suddetto articolo.
paragrafo 15
D'altra parte, la Commissione sostiene in via subordinata che l'eccezione di illegittimità è comunque infondata. La competenza a fissare quote di produzione, attribuita alla Commissione dall'art. 58 del Trattato CECA, implica infatti la competenza a stabilire la disposizioni di cui all'art. 7, n. 2, che non fissa quote di consegna o d'esportazione. Lo scopo della delega di poteri prevista all'art. 58 del Trattato è infatti di porre rimedio alla diminuzione della domanda in seguito ad una crisi e di ristabilire sul mercato l'equilibrio tra l'offerta e la domanda. L'art. 7, n. 2, è semplicemente inteso ad istituire un sistema che permetta di evitare che una riduzione della domanda sul mercato dei paesi terzi si ripercuota sulle offerte fatte nel mercato comune. Questa disposizione rimane nei militi dei poteri che possono, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia citata dalla ricorrente, essere riconosciuti alla Commissione nell'ambito dell'art. 58 del Trattato, senza che occorra sapere se la Commissione disponga in linea generale di poteri impliciti. In assenza di questa disposizione, lo scopo della delega di poteri, che è quello di stabilire l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, non potrebbe essere raggiunto o potrebbe esserlo solo indirettamente, con una normativa che riducesse molto di più la libertà di decisione delle imprese.
paragrafo 16
In merito alle osservazioni della ricorrente relative alle difficoltà di interpretazione dell'art. 7, la Commissione vede in esse il desiderio di avere precisazioni teoriche sul contenuto di detto articolo. Una siffatta domanda è irricevibile nell'ambito di un ricorso di annullamento. Inoltre, l'art. 9, 2° comma, posto in relazione con l'art. 7, n. 2, è chiaro: una volta fissata la quota di produzione applicando il rapporto (stabilito a norma dell'art. 7, n. 2, e noto alle imprese) tre le vendite nel mercato comune e le esportazioni, ogni impresa può infatti sapere quando ricorrono le condizioni perché sia inflitta una ammenda ai sensi dell'art. 9, 1o comma.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Le parti hanno svolto le proprie difese orali all'udienza del 27 maggio 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 25 giugno 1981.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 1
ι Con atti registrati in cancelleria rispettivamente l'11 dicembre 1980 e il 9 febbraio 1981, la società Firma Krupp Stahl AG ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del Trattato CECA, due ricorsi diretti all'annullamento delle comunicazioni 1o novembre (causa 275/80) e 19 dicembre 1980 — quest'ultima modificata con lettera 9 febbraio 1981 — (causa 24/81) nella parte in cui fissano quote di produzione per l'acciaio grezzo e per i coils e i nastri laminati a caldo su treni specializzati, ai sensi dell'art. 2, gruppo I, della decisione 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU n. L 291, pag. 1).
punto 2
L'art. 3 della decisione 2794/80 dispone che la Commissione fissa quote di produzione per ciascuna impresa «in base alle produzioni di riferimento di tale impresa di cui all'articolo 4», nonché «mediante applicazione alle suddette produzioni di riferimento dei tassi di riduzione di cui all'articolo 5». I nn. 1 e 2 dell'art. 4 determinano il metodo di calcolo delle produzioni di riferimento. I nn. 3-5 della medesima disposizioni definiscono tre situazioni eccezionali che giustificano un aumento delle produzioni di riferimento calcolate a norma dei nn. 1 e 2.
punto 3
Perciò, ai sensi del n. 4: «Se, in seguito ad un programma di investimenti debitamente dichiarato in merito al quale la Commissione non ha espresso parere negativo, l'impresa rende operativo un nuovo impianto successivamente al 1o luglio 1980, la Commissione procede ad un adeguamento della produzione di riferimento di detta impresa dopo aver accertato che la nuova possibilità di produzione così creata porti il totale delle possibilità di produzione dei quattro gruppi di prodotti ad un livello che superi almeno del 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979. In questo caso, la produzione di riferimento è aumentata di un quantitativo risultante dall'applicazione alle nuove possibilità di produzione di un tasso corrispondente al tasso di utilizzo medio annuo più elevato registrato per gli stessi impianti nella Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979, meno 5 punti in percentuale. La produzione di riferimento dell'acciaio grezzo è modificata in conseguenza.» E, ai sensi del n. 5: «Per tener conto della ristrutturazione, la Commissione aumenta le produzioni di riferimento: se la produzione totale dei quattro gruppi di prodotti realizzata da un'impresa durante un periodo di riferimento risulta inferiore alla produzione dello stesso trimestre dell'anno 1974; e se tale impresa, per l'esercizio che termina nel 1979, ha realizzato degli utili che siano iscritti nella relazione annuale di esercizio o che siano dichiarati presso l'organismo ufficiale nazionale responsabile dei depositi dei conti annuali delle società. In tal caso la Commissione aumenta le produzioni di riferimento in modo da raggiungere il totale equivalente alla produzione del trimestre corispondente dell'anno 1974».
punto 4
Con comunicazione 1o novembre 1980, la Commissione fissava le quote di produzione della ricorrente per il quarto trimestre 1980. A tal fine, essa applicava l'art. 4, n. 5, della decisione 2794/80. La ricorrente, da parte sua, riteneva di soddisfare non solo le condizioni dell'art. 4, n. 5, ma anche quelle dell'art. 4, n. 4. Essa chiedeva quindi che le venissero applicate cumulativamente le due disposizioni. Essa formulava la stessa richiesta per le quote di produzione fissate della Commissione, per il primo trimestre 1981, con comunicazione 19 dicembre 1980.
punto 5
Le due domande venivano respinte dalla Commissione, la quale, in merito alle quote di produzione per il quarto trimestre 1980, sostiene che non erano soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'art. 4, n. 4, e che, anche considerandole soddisfatte, non è possibile applicare cumulativamente, come vorrebbe la ricorrente, i nn. 4 e 5 dell'art. 4. Circa le quote di produzione del primo trimestre 1981, la Commissione riconosceva, in una lettera inviata alla ricorrente il 9 febbraio 1981, che ricorrevano i presupposti per applicare sia l'art. 4, n. 4, sia l'art. 4, n. 5. Essa confermava tuttavia il rifiuto di applicare cumulativamente le due disposizioni. Constatando che l'applicazione dell'art. 4, n. 4, era più vantaggiosa per la ricorrente dell'applicazione dell'art. 4, n. 5, essa modificava, con la lettera summenzionata, la propria comunicazione 19 dicembre 1980, applicando l'art. 4, n. 4, anziché l'art. 4, n. 5.

SENTENZA › In diritto › Sulla violazione di forme sostanziali e sul difetto di motivazione

punto 6
Pur avendo chiesto l'annullamento delle comunicazioni rivoltele solo nella parte in cui esse fissano le quote di produzione per i prodotto indicati all'art. 2, gruppo I, della decisione 2794/80, la ricorrente sostiene tuttavia che le suddette comunicazioni, nel loro insieme, sono state adottate in violazione delle forme sostanziali previste dalla decisione dell'Alta Autorità 7 settembre 1960, n. 22, relativa all'esecuzione dell'art. 15 del Trattato CECA (GU n. 61, pag. 1248), nonché in violazione dell'obbligo generale di motivazione, che deve consentire alle parti di difendere i loro diritti ed alla Corte di esercitare il proprio controllo.
punto 7
La decisione 22/60 stabilisce in modo dettagliato i requisiti di forma cui devono rispondere le decisioni, le raccomandazioni ed i pareri dell'Alta Autorità. Essa prevede quindi l'espressa qualificazione dell'atto nel titolo, l'indicazione della data in cui esso viene adottato, la forma della sottoscrizione, il richiamo di disposizioni preesistenti, la menzione dei pareri assunti e l'enunciazione dei motivi, nonché la redazione in articoli. Essa regola inoltre il procedimento di notificazione degli atti dell'Alta Autorità.
punto 8
Non è contestato che le comunicazioni rivolte alla ricorrente non rispettano le summenzionate forme. La Commissione contesta tuttavia che si tratti di forme sostanziali, la cui inosservanza implichi la nullità delle comunicazioni stesse.
punto 9
Se la decisione 22/60 regola in modo tanto dettagliato l'aspetto formale degli atti dell'Alta Autorità è per sottolineare la natura degli atti stessi con l'uso di forme prestabilite. La necessità di tali forme non si impone però a pena di nullità quando si tratta indubbiamente di decisioni individuali emanate per l'applicazione di una disciplina precedentemente istaurata mediante una decisione generale adottata, questa, nelle forme previste dalla decisione 22/60. È precisamente questo il caso delle comunicazioni impugnate, che costituiscono una semplice applicazione dell'art. 3 della decisione 2794/80, ai sensi del quale la Commissione fissa le quote di produzione trimestrali per ciascuna impresa e gliele comunica. Il mezzo tratto dalla inosservanza, nelle comunicazioni impugnate, delle forme prescritte dalla decisione 22/60 deve pertanto essere disatteso.
punto 10
Non ne consegue, però, che tali comunicazioni possano essere prive di motivazione. In proposito, la ricorrente fa carico alla Commissione di non aver specificato quale capoverso dell'art. 4 della decisione 2794/80 veniva da essa applicato e di non aver indicato le basi su cui essa si fondava.
punto 11
Secondo la Commissione, le comunicazioni rivolte alla ricorrente devono essere valutate in collegamento con la decisione 2794/80, di cui esse costituiscono una applicazione matematica, basata sui dati relativi alla produzione fornita dalla ricorrente stessa. La ricorrente non avrebbe d'altra parte incontrato alcuna difficoltà ad accertare, in base alla suddetta decisione, quale disposizione della stessa le era stata applicata.
punto 12
Il mezzo della ricorrente è manifestamente infondato per quanto riguarda la comunicazione relativa al primo trimestre 1981. Questa, infatti, nella versione modificata dalla lettera 9 febbraio 1981, non solo indica il capoverso dell'art. 4 che è stato applicato, ma comprende anche una enunciazione dei motivi che hanno indotto la Commissione a procedere a tale applicazione. Stando così le cose, non si può parlare di difetto di motivazione.
punto 13
Circa la comunicazione 1o novembre 1980, è deplorevole il fatto che la Commissione non abbia ritenuto necessario precisare nella stessa quali disposizioni venivano applicate e chiarire l'interpretazione che in tal modo essa dava della decisione 2794/80. È tuttavia esatto che, alla luce delle tecniche di calcolo stabilite nella decisione, l'esame dei dati che figurano nella comunicazione consentiva alla ricorrente di individuare i testi applicati per tener conto della sua specifica situazione economica. La sommaria motivazione della Commissione non era quindi tale da privare la ricorrente della possibilità di controllare la corretta applicazione, nei suoi confronti, delle norme stabilite dalla decisione 2794/80, né da impedire alla Corte di esercitare la sua funzione di controllo, e non può pertanto inficiare la validità della comunicazione 1° novembre 1980.

SENTENZA › In diritto › Sulle condizioni d'applicazione dell'art. 4, n. 4, della decisione 2794/80

punto 14
Questa disposizione prevede l'adeguamento delle produzioni di riferimento quando le nuove capacità produttive portano «il totale delle possibilità di produzione dei quattro gruppi di prodotti ad un livello che superi almeno del 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979». Non si contesta che la ricorrente ha reso operativo, il 1° luglio 1980, un ulteriore forno di preriscaldamento, sulla cui costruzione non era stato espresso parere negativo da parte della Commissione. Secondo la ricorrente, questo nuovo impianto ha aumentato immediatamente almeno del 15 % la possibilità di produzione dell'impresa per i quattro gruppi di prodotti laminati soggetti alla disciplina di quote; su tale base, essa sostiene pertanto di aver diritto all'aumento della quota di riferimento prevista dall'art. 4, n. 4. La Commissione contesta che siano soddisfatte le condizioni d'applicazione di questa disposizione. A suo parere, il totale delle possibilità di produzione per i quattro gruppi di prodotti considerati è aumentato, a seguito dell'investimento in questione, soltanto del 9,5 % rispetto al totale delle possibilità di produzione del 1979.
punto 15
Questa divergenza di vedute deriva da una diversa interpretazione dell'art. 4, n. 4. Secondo la ricorrente, basta che i nuovi impianti aumentino, al momento della loro entrata in funzione, la possibilità di produzione del 15 % rispetto a quella del 1979. A sostegno della propria tesi, essa si rifa essenzialmente al testo della disposizione, che non specificherebbe affatto il carattere annuale dell'aumento delle possibilità di produzione, ed al fatto che l'interpretazione proposta dalla Commissione fa dipendere la rilevanza delle nuove possibilità di produzione dalla data in cui esse sono rese operative.
punto 16
Secondo la Commissione, invece, occorre raffrontare la massima possibilità di produzione per l'intero 1980 come indicata in via estimativa nel questionario 2/61 CECA compilato dalla stessa ricorrente nella primavera del 1980, con la massima possibilità di produzione per l'intero 1979 quale risulta dallo stesso questionario. I date forniti dalla ricorrente stessa dimostrano, a parere della Commissione, che, applicando questi criteri, la capacità massima di produzione globale del 1980 supera soltanto del 9,5 % quella del 1979.
punto 17
La Commissione giustifica il proprio punto di vista adducendo ch'essa deve necessariamente procedere ad un raffronto tra dati già disponibili e di natura identica, come quelli relativi alle possibilità di produzione per l'intero arco di ciascuno degli anni 1979 e 1980. Il fatto che questo porti a prendere in considerazione i nuovi impianti soltanto a decorrere dal 1981 sarebbe d'altra parte conforme al fine perseguito dall'art. 4, n. 4, che è quello di garantire che le nuove capacità siano gradualmente prese in considerazione.
punto 18
Alla Commissione non si può far carico dello scrupolo che la porta a richiamarsi, nella sua interpretazione dell'art. 4, n. 4, a dati conosciuti, facilmente raffrontabili e che permettono di salvaguardare l'efficacia della disciplina di quote, limitando rigorosamente le possibilità di deroghe. Occorre però che l'interpretazione da essa seguita non sia tale da far dipendere l'applicazione dell'art. 4, n. 4, da condizioni che siano incompatibili con i fini della disciplina in questione e che siano fonte di discriminazioni.
punto 19
L'interpretazione proposta dalla Commissione non trova sostegno né nella lettera, né negli scopi delle disposizioni di cui è causa. Queste prevedono infatti un raffronto tra il totale delle possibilità di produzione del 1979 e la nuova capacità produttiva che risulta dall'aver reso operativi nuovi impianti. La differenza tra le due capacità di produzione deve essere almeno del 15 %. In base ad un siffatto raffronto tra la capacità di produzione del 1979 e quella del giorno in cui sono diventate operative le nuove capacità, viene applicato l'art. 4, n. 4, a tutte le imprese che, in un qualsiasi momento del secondo semestre 1980, abbiano aumentato la capacità di produzione di oltre il 15 %. Raffrontando invece, come fa la Commissione, le capacità di produzione annue del 1979 e del 1980, si fa dipendere l'aumento della quota da un aumento delle capacità di produzione che deve essere tanto maggiore quanto più tardi, nel corso del secondo semestre 1980, sono stati resi operativi nuovi impianti e ciò porta a favorire o a danneggiare le imprese in base ad un elemento estraneo al sistema di cui trattasi.
punto 20
II modo in cui la Commissione ha interpretato e applicato l'art. 4, n. 4, nella comunicazione 1° novembre 1980 diretta alla ricorrente risulta pertanto infondato e, conseguentemente, tale comunicazione deve essere annullata.

SENTENZA › In diritto › Sulla applicazione cumulativa dei nn. 4 e 5 dell'art. 4 della decisione 2794/80

punto 21
Nell'attuare la propria politica di ristrutturazione, la Krupp Stahl AG è stata indotta a ridurre la produzione sino al luglio 1980. A quell'epoca l'impresa rendeva operativo un nuovo impianto, che aumentava in modo sostanziale le sue possibilità di produzione. Da ciò risulta che la ricorrente soddisfa contemporaneamente le condizioni di cui ai nn. 4 e 5 della suddetta disposizione. Essa chiede, quindi, di fruire cumulativamente degli aumenti della produzione di riferimento previsti nei suddetti due capoversi. La Commissione, da parte sua, sostiene che in una situazione come quella della ricorrente non devono essere applicati cumulativamente i nn. 4 e 5 dell'art. 4, ma soltanto la disposizione più favorevole per l'impresa interessata.
punto 22
Sia la Commissione, sia la ricorrente richiamano a sostegno della loro tesi la formulazione letterale dell'art. 4. Secondo la Commissione, la struttura stessa di questo articolo dimostra che è possibile un solo adeguamento della produzione di riferimento calcolata ai sensi dei nn. 1 e 2. Secondo la ricorrente, il fatto che le varie ipotesi di adeguamento della suddetta produzione di riferimento normale sono elencate l'una dopo l'altra ai nn. 3, 4 e 5 della disposizione, senza che sia precisato ch'esse si escludono a vicenda, è decisivo e dimostra la possibilità dell'applicazione cumulativa delle relative disposizioni.
punto 23
Né la lettera, né la struttura dell'articolo in questione consentono di decidere nell'uno o nell'altro senso. Occorre quindi stabilire, in considerazione dei fini perseguiti dalla decisione 2794/80 ed in particolare dall'art. 4, nn. 4 e 5, se questi possano o meno essere applicati cumulativamente.
punto 24
La Commissione giustifica il rifiuto di applicare cumulativamente queste due disposizioni con la necessità di salvaguardare i fini generali della decisione, volta a ristabilire, mediante un sistema di rigido controllo della produzione, l'equilibrio tra l'offerta e la domanda. Concedere un duplice aumento della produzione di riferimento metterebbe in pericolo, secondo la Commissione, l'intero sistema. Inoltre, l'impresa ricorrente sarebbe così posta in una situazione di eccessivo vantaggio rispetto alle concorrenti e si creerebbe una disciplina discriminatoria nei confronti delle imprese che, avendo dapprima ridotto la produzione, hanno anch'esse reso operative nuove capacità di produzione, ma anteriormente al luglio 1980.
punto 25
La ricorrente trova una giustificazione all'applicazione cumulativa cui ritiene di aver diritto nel fatto che i nn. 4 e 5 della disposizione controversa si riferiscono a fattispecie diverse ed hanno scopi diversi. Il n. 4 considererebbe un aumento di capacità in merito al quale la Commissione non ha espresso parere negativo, mentre il n. 5 terrebbe conto di precedenti sforzi di ristrutturazione che hanno portato all'eliminazione di capacità non concorrenziali. Ogni impresa che, come la ricorrente, abbia realizzato le due forme di ristrutturazione, avrebbe diritto cumulativamente ai due aumenti, ciascuno dei quali tiene conto di un diverso tipo di ristrutturazione.
punto 26
È certo, come viene sottolineato dalla Commissione, che l'applicazione estensiva delle deroghe al sistema della produzione di riferimento previste ai nn. 3-5 dell'art. 4 della decisione 2794/80 metterebbe in pericolo lo scopo fondamentale di quest'ultima, consistente nel ristabilire l'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato dell'acciaio. Ne consegue che l'interpretazione restrittiva è conforme allo scopo generale della decisione. Deve quindi essere seguita questa interpretazione, a meno che essa impedisca di tener conto di taluni scopi specifici cui mirano i capoversi della decisione 2794/80 di cui trattasi nella fattispecie.
punto 27
In merito agli scopi specifici dei nn. 4 e 5 dell'art. 4, è esatto, come sottolinea la ricorrente, che queste disposizioni si riferiscono a due tipi diversi di ristrutturazione. Non ne consegue, però, che le due disposizioni debbano pertanto essere applicate cumulativamente.
punto 28
Dalla natura e dagli scopi delle due diverse misure di ristrutturazione previste ai nn. 4 e 5 dell'art. 4 risulta anzi che, dal punto di vista economico, i loro effetti sono di solito destinati a compensarsi e non a cumularsi. Questo nesso economico porta, a sua volta, ad escludere un'interpretazione che conduca a cumulare i due aumenti di quote e a creare possibilità anomale di produzione nettamente al di là degli scopi della disposizione di cui è causa.
punto 29
Infine, a favore della tesi della Commissione, si deve ancora rilevare che la concessione alla ricorrente di un duplice aumento delle quote di riferimento porterebbe ad avvantaggiarla a scapito delle imprese che, pur avendo anch'esse ridotto e poi aumentato la capacità di produzione, hanno realizzato tutte queste operazioni prima del luglio 1980. Una siffatta disparità di trattamento non potrebbe giustificarsi, visti gli scopi della decisione. In tal modo, infatti, si finirebbe col mostrarsi più severi nei confronti delle imprese che hanno portato a termine più rapidamente il loro programma di ristrutturazione.
punto 30
Da quanto precede risulta che a buon diritto la Commissione ha rifiutato di applicare cumulativamente i nn. 4 e 5 dell'art. 4 della decisione 2794/80. Il mezzo della ricorrente deve pertanto essere disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle eccezioni di illegittimità dirette contro l'art. 4, n. 4, e l'art. 7 della decisione 2794/80

punto 31
La ricorrente solleva due eccezioni di illegittimità contro la decisione 2794/80. La prima verte sulla condizione della mancanza di parere negativo della Commissione e contesta la legittimità delle conseguenze che la decisione ricollega all'esistenza del parere negativo. La seconda riguarda l'art. 7 della decisione e contesta la competenza della Commissione a fissare quote di consegna.
punto 32
In merito a queste due eccezioni occorre rilevare che, se in occasione di un ricorso per annullamento di una decisione individuale, effettivamente il ricorrente può addurre l'illegittimità di alcune disposizioni delle decisioni generali di cui la decisione impugnata costituisce un caso di applicazione, questa possibilità gli è però offerta soltanto qualora la decisione individuale sia basata sulle norme di cui si deduce l'illegittimità.
punto 33
Nella fattispecie, le comunicazioni impugnate non fanno applicazione delle conseguenze connesse ad un parere negativo, perché un siffatto parere non è stato espresso in merito ai nuovi investimenti della società ricorrente. Esse non fissano neppure quote di consegna e non sono quindi fondate sull'art. 7 della decisione 2794/80. Conseguentemente, le eccezioni di illegittimità proposte dalla ricorrente sono irricevibili.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 34
La Commissione è rimasta soccombente nella causa 275/80; la ricorrente, nella causa 24/81.
punto 35
Tuttavia, poiché le due cause sono state formalmente riunite ai fini della trattazione orale, e come tali le parti le hanno trattate nella fase scritta, è impossibile determinare le spese relative ad ognuna delle cause. È quindi opportuno, nello spirito di buona amministrazione della giustizia, applicare l'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, ai sensi del quale la Corte può, per motivi eccezionali, compensare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1° È annullata la comunicazione della Commissione in data 1° novembre 1980, relativa alla produzione di riferimento e alle quote di produzione della ricorrente per il quarto trimestre 1980, nella parte riguardante il gruppo I dei prodotti laminati e l'acciaio grezzo. 2° Per il resto, i ricorsi sono respinti. 3° Ciascuna della parti sopporterà la proprie spese.

Firme

Mertens de Wilmars Touffait Due Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 ottobre 1981. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente J. Mertens de Wilmars

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