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Sez. L, Sentenza n. 14773 del 18/06/2010 (Rv. 613932 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE | Lavoratori già dipendenti di gestori di discariche autorizzate chiuse - Assunzione a tempo indeterminato - Insussistenza - Fondamento - Disciplina generale regolante l'assunzione del personale a termine da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Disciplina delle aziende degli enti locali ai sensi dell'art. 23 l. n. 142 del 1990 - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613932-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE

In tema di assunzione di lavoratori già dipendenti di gestori di discariche autorizzate chiuse, in mancanza di norme di legge derogatorie che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori, va applicata la disciplina generale - dettata dall'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299 - che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a tempo determinato da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende, esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi enti possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge 18 aprile 1962, n. 230. Pertanto, tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, in difetto di concorso o prova pubblica selettiva, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126 cod. civ., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge, ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa. La menzionata disciplina speciale non viola l'art. 3 Cost., in quanto il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, concorrendo le esigenze di risanamento della finanza locale con il principio di imparzialità, stante l'obbligo di assumere il personale a mezzo di pubblico concorso. Né la medesima disciplina è incompatibile con la regolamentazione delle aziende municipalizzate, dettata dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poiché, pur ipotizzando che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero precluse né la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma terzo, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 com. 15 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 com. 17 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)