Sez. U, Sentenza n. 26939 del 19/12/2014 (Rv. 633459 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporto a termine instaurato da azienda speciale comunale - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
All'assunzione del lavoratore a termine presso un'azienda speciale comunale, ancorché successivamente trasformata in società per azioni, si applica l'art. 5 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, conv. in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, conv. in legge 7 luglio 1980, n. 299, che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a tempo determinato da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende, esclude che l'assunzione stessa sia soggetta alla disciplina privatistica della legge 18 aprile 1962, n. 230, onde essa non è suscettibile di convertirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; tale disciplina è compatibile con la regolamentazione delle aziende speciali, dettata dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non rimanendone precluse la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, terzo comma, Cost., né l'esigenza di stabilizzazione della finanza locale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41 com. 3, Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 art. 8, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)