Sez. L, Sentenza n. 6689 del 07/12/1982 (Rv. 424320 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONE - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RISCOSSIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO E RILASCIO DELLA QUIETANZA A SALDO - ACQUIESCENZA AL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMAMENTE INTIMATO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DI FATTO - GIUDIZIO INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONE - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RISCOSSIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO E RILASCIO DELLA QUIETANZA A SALDO - ACQUIESCENZA AL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMAMENTE INTIMATO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DI FATTO - GIUDIZIO INCENSURABILE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
La riscossione, da parte del lavoratore, dell'indennità di fine rapporto ed il rilascio, da parte dello stesso, della relativa quietanza liberatoria a saldo, può costituire acquiescenza al licenziamento, pur illegittimamente intimato, ove si accerti in concreto, mediante il riscontro di concorrenti, precise, concordanti ed obiettivamente concludenti circostanze, l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo del rapporto di lavoro. Tale accertamento implica una valutazione di fatto, che è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Conf 6430/80, mass n 410193 nella prima parte; (Conf 2970/79, mass n 399294 nella seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)