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Sez. 3, Sentenza n. 5636 del 16/09/1986 (Rv. 448123 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - ART. 5 TERZO COMMA DI DETTA LEGGE, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE PREVENTIVA DELLO INADEMPIMENTO AL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ - AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448123-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 203 DEL 1982 - ART. 5 TERZO COMMA DI DETTA LEGGE, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE PREVENTIVA DELLO INADEMPIMENTO AL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ - AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*

La norma di cui all'art. 5 della legge n. 203 del 1982, la quale prescrive la contestazione al conduttore dell'inadempimento, al fine di consentirgli la sanatoria entro il termine di tre mesi, pone una condizione di procedibilità della domanda di risoluzione del contratto agrario e, pertanto, non si applica ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge. Essa norma - riguardando tutti i giudizi in corso - non concreta alcuna violazione del principio di parità, di cui all'art. 3 della Costituzione, tra le situazioni per le quali non sia stata ancora pronunciata sentenza esecutiva - e per le quali trova applicazione la nuova legge, ai sensi dell'art. 53 della stessa - e quelle pendenti in Sede di legittimità, escluse invece da tale normativa. (Conf 149/86, mass n 443790, sulla prima parte; (Conf 3015/85, mass n 440728, sulla prima parte; (Conf 3595/84, mass n 435588, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)