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Sez. 3, Sentenza n. 117 del 12/01/1988 (Rv. 456755 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGE N. 203 DEL 1982 - ART. 5, TERZO COMMA, DI DETTA LEGGE, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE PREVENTIVA DELL'INADEMPIMENTO AL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ - AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456755-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGE N. 203 DEL 1982 - ART. 5, TERZO COMMA, DI DETTA LEGGE, CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE PREVENTIVA DELL'INADEMPIMENTO AL CONDUTTORE - APPLICABILITÀ - AI GIUDIZI IN CORSO - ESCLUSIONE.*

La disposizione del terzo comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) - secondo la quale, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste con conseguente possibilità, per il conduttore, di sanatoria preclusiva della risoluzione del contratto - non è applicabile ai giudizi in corso all'entrata in vigore della legge, concernendo soltanto le ipotesi per le quali il ricorso all'autorità giudiziaria non sia stato ancora proposto, e, pertanto, configura una norma speciale rispetto alla disciplina generale dell'art. 53 della legge, (che prevede l'applicabilità della medesima a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva), atteso che, vertendosi in tema di Disposizioni processuali, il principio generale dell'assoggettamento dell'atto ai requisiti fissati dalla legge del tempo del suo compimento potrebbe restare escluso solo in presenza di un'espressa previsione contraria, non rinvenibile nella norma transitoria dell'art. 53 citato. (Conf 428/87, mass n 450170; (Conf 6233/86, mass n 448492; (Conf 5636/86, mass n 448123; (Conf 4621/86, mass n 447348; (Conf 149/86, mass n 443790; (Conf 3015/85, mass n 440728; (Conf 4676/85, mass n 442122; (Conf 3595/84, mass n 435588).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)