Sez. 3, Sentenza n. 13914 del 28/06/2005 (Rv. 582659 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Bene immobile acquistato in pendenza di giudizio di cognizione - Sentenza di condanna ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere (nel caso, demolizione dell'immobile) - Diritto dell'acquirente alla notifica del titolo esecutivo e del precetto - Configurabilità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
In caso di compravendita di bene immobile stipulata (e trascritta nei registri immobiliari) in pendenza di giudizio di cognizione avente il medesimo ad oggetto ed al cui esito sia stato imposto un obbligo di fare mediante esecuzione di determinate opere (nel caso, demolizione), l'acquirente ha diritto a che, nell'ambito del successivo giudizio di determinazione delle modalità dell'esecuzione "ex" art. 612 cod. proc. civ., gli vengano notificati il titolo esecutivo ed il precetto, al fine di essere posto in grado di svolgere in tale sede la propria attività difensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)