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Sez. L, Sentenza n. 1811 del 13/02/1993 (Rv. 480882 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - Sentenza | Impugnazione - Termini - Sospensione in periodo feriale - Operatività.
Stato
decisa il 1993-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480882-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - Sentenza

I termini per le impugnazioni di sentenze di omologazione del concordato preventivo soggiacciono a sospensione in periodo feriale, atteso che, in materia di procedure concorsuali, la sospensione predetta è esclusa, per il combinato disposto degli artt. 92 dell' ordinamento giudiziario e 3 della legge 7 ottobre 1969, solo per i giudizi aventi per oggetto la dichiarazione e la revoca dei fallimenti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)