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Sez. 1, Sentenza n. 2033 del 26/02/1987 (Rv. 451324 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DELLA CAUSA DETERMINANTE LA RESPONSABILITÀ - DOMANDA AL MEDESIMO DEL SOLO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ CON LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN SEPARATA SEDE - IMPROPONIBILITÀ - PRONUNCIA DI CONDANNA GENERICA - CASSAZIONE SENZA RINVIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451324-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DELLA CAUSA DETERMINANTE LA RESPONSABILITÀ - DOMANDA AL MEDESIMO DEL SOLO ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ CON LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN SEPARATA SEDE - IMPROPONIBILITÀ - PRONUNCIA DI CONDANNA GENERICA - CASSAZIONE SENZA RINVIO - NECESSITÀ.*

La liquidazione dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., avendo tale norma carattere speciale rispetto a quella dell'art. 2043 cod. civ., deve essere effettuata dallo stesso giudice della causa dal cui esito si pretenda di dedurre la responsabilità, sicché è improponibile la domanda con la quale si chieda a tale giudice il solo accertamento della responsabilità con la liquidazione del danno in separata Sede e la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno deve essere cassata senza rinvio. (Conf 477/83, mass n 425281; (V 4733/81, mass n 415463; (Conf 5292/80, mass n 409146; (Conf 1544/80, mass n 405112).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)