Sez. 1, Sentenza n. 5064 del 21/05/1998 (Rv. 515638 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Giudizi in corso - Sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 - Diritto dell'espropriato di accettare l'indennità - Nuova offerta da parte dell'espropriante in base ai nuovi criteri - Necessità - Mancanza - Riduzione del 40% dell'indennità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nei processi pendenti in cui siano parte soggetti già espropriati al momento di entrata in vigore della legge 359 del 1992, il diritto dell'espropriato di accettare l'indennità, con esclusione della riduzione del 40%, configurabile per effetto della sentenza n. 283 del 1993 della Corte Costituzionale, comporta l'obbligo dell'espropriante di procedere ad una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri di cui all'art. 5 bis della legge 359 del 1992, senza di che, non essendo l'espropriato in condizione di accettare, non è applicabile la riduzione del 40% dell'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)