Sez. 1, Sentenza n. 7800 del 21/08/1997 (Rv. 506919 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Processi pendenti - Diritto di accettazione dell'indennità con esclusione della riduzione del 40 per cento - Riconoscimento nei confronti dei soggetti già espropriati - Presupposti - Offerta dell'indennità determinata sulla base dei nuovi criteri - Mancanza - Applicabilità della riduzione del 40 per cento - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Il diritto di accettare l'indennità di esproprio determinata in base all'art. 5 bis legge n. 359 del 1992 con esclusione della riduzione del 40 per cento, diritto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 283 del 1993 anche a chi fosse già stato espropriato al momento di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, presuppone, in tal caso, l'obbligo per l'espropriante di procedere all'offerta di suddetta indennità al fine di dare pratica attuazione al diritto stesso; ne consegue che, nei processi pendenti in cui siano parti soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, la riduzione del 40 per cento dell'indennità potrà aver luogo solo se l'espropriante, dopo l'entrata in vigore della norma citata, abbia offerto all'espropriato l'indennità determinata secondo i criteri di cui alla suddetta norma e l'espropriato non l'abbia accettata.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)